Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del titolare di una sala Vlt, al quale il Comune di Milano aveva intimato lo stop in seguito al mancato rispetto delle distanze da luoghi sensibili previsto dalla legge regionale. Il gestore aveva impugnato tale provvedimento al Tar Lombardia, che si era invece pronunciato a favore dello stesso gestore. Di seguito il testo dell’ordinanza.
“Ritenuto che, all’esame proprio della fase cautelare, anche in ragione degli interessi pubblici che vengono in rilievo, i motivi di gravame non risultano idonei a scalfire le ragionevoli conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, non essendo d’altra parte autonomamente apprezzabile e neppure rilevante il danno asseritamente derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello (Ricorso numero: 8302/2014).
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Milano e della Regione Lombardia delle spese della presente fase di giudizio, che liquida complessivamente in €. 3.000,00 (tremila), €. 1,500,00 (millecinquecento) per ciascuna parte pubblica.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti”. cz/AGIMEG