Il TAR Toscana ha respinto la domanda cautelare presentata dal titolare di un’attività contro il provvedimento con cui la Questura di Pistoia ha negato il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della raccolta gioco tramite apparecchi VLT.
Il ricorso riguarda il decreto del Questore del 10 marzo 2026, con il quale è stata respinta l’istanza di licenza ex art. 88 TULPS. La ricorrente aveva impugnato anche gli atti presupposti, tra cui la nota della Polizia Locale del Comune di Serravalle Pistoiese richiamata nel provvedimento, chiedendo inoltre la condanna della Questura al rilascio dell’autorizzazione.
Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Serravalle Pistoiese, il Ministero dell’Interno e la Questura di Pistoia. L’Associazione “Casa dell’Amicizia”, indicata tra i controinteressati, non si è costituita.
La decisione del TAR
Il Tribunale, in sede cautelare, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensione del diniego, rilevando che non era stato allegato uno specifico periculum in mora, cioè un concreto e attuale rischio di danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
Il TAR ha quindi respinto la domanda cautelare, compensando tra le parti le spese di questa fase del giudizio. sm/AGIMEG










