“La legge regionale ( del Friuli Venezia Giulia) ha come scopo evidente quello di combattere le ludopatie imponendo una distanza minima dei giochi leciti da alcuni siti sensibili. Nel caso della ricorrente si tratta di un trasferimento di giochi leciti già installati in un altro sito; sennonché risulta evidente che la norma non riguarda solo l’installazione ex novo di giochi, ma anche lo spostamento degli stessi da un locale all’altro, che ai fini della legge, risulta del tutto equivalente”. Anche sulla base di questa motivazione il Tar Friuli ha respinto il ricorso di un esecente contro il Comune di Udine che, sulla base delle norme regionali, ha disposto la cessazione dell’attività di sala giochi in quanto non rispettava i limiti previsti di distanza dai luoghi sensibili.
“Il contenuto della norma risultava chiaro ancor prima della precisazione contenuta nella legge regionale n. 33 del 2015, all’articolo due ter, che altro non ha fatto che esplicitare quanto previsto dalla citata legge regionale n. 1 del 2014, tra l’altro con una norma di chiara interpretazione autentica, applicabile quindi anche in via retroattiva.
Del resto lo scopo della norma verrebbe vanificato in caso di interpretazione opposta, in quanto risulterebbe eccessivamente agevole eludere il dato sulle distanze. Va infine aggiunto come la ricorrente non contesta l’esattezza della misurazione delle distanze effettuata dal comune.
La normativa regionale poi risulta conforme a Costituzione, sia perché non si vede alcuna lesione del principio di eguaglianza sia perché la tutela della salute, scopo principale della disposizione, costituisce un valore che a livello costituzionale appare sovraordinato rispetto alla libertà economica.
La questione quindi di costituzionalità appare manifestamente infondata.
Quanto al contrasto con i principi comunitari va osservato come non viene affatto vietato il collocamento dei giochi, ma unicamente limitato per evidenti finalità di tutela della salute pubblica. In tal senso si è anche pronunciata la Corte di giustizia europea che ha stabilito come gli Stati possono limitare l’esercizio commerciale di giochi per ragioni di pubblico interesse.
Risultando quindi i giochi leciti installati a distanza inferiore a quella prevista dalla legge altro non poteva fare il comune che disporre l’immediata cessazione dell’attività, con un provvedimento che sostanzialmente va qualificato come atto dovuto.
Per l’infondatezza di tutte le censure il ricorso va rigettato laddove le spese di giudizio secondo la regola seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo” si legge nella pronuncia.