Il rischio di un danno grave e irreparabile per l’esercente ha portato il Consiglio di Stato a sospendere l’esecutività di una sentenza del TAR Lazio in una controversia sull’installazione e la messa in esercizio di slot. Al centro dell’appello è rimasta l’applicabilità del distanziometro agli esercizi commerciali già esistenti, nei quali gli apparecchi erano presenti da tempo.
La Quarta sezione, dopo la camera di consiglio del 22 ottobre 2026, ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’esercente contro la sentenza del TAR Lazio. La decisione è intervenuta mentre l’amministrazione aveva avviato il riesame della pratica, preannunciando un nuovo esito negativo e il divieto immediato di installare gli apparecchi.
Il TAR aveva annullato il diniego, ma non escluso il distanziometro
Il procedimento ha riguardato una richiesta relativa all’installazione e alla messa in esercizio di AWP, sulla quale la XI Comunità Montana del Lazio – Castelli Romani e Prenestini aveva espresso esito negativo. Nel giudizio è stata indicata anche la Città di Cave.
Il Tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso dell’esercente e annullato il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione nell’indicazione dei luoghi sensibili. Aveva però respinto il primo motivo di ricorso, con il quale era stata sostenuta l’inapplicabilità del distanziometro agli esercizi già esistenti, ai sensi della legge regionale del Lazio n. 5/2013.
L’annullamento del diniego non aveva quindi assicurato al ricorrente il risultato sostanziale richiesto: l’esclusione definitiva dalla disciplina delle distanze.
L’appello sui punti sfavorevoli della sentenza
L’esercente ha impugnato i capi della decisione che non avevano riconosciuto questa esclusione. In subordine, ha chiesto che fosse accertata la consumazione del potere inibitorio dell’amministrazione, ossia l’esaurimento del potere di vietare l’attività nel caso in esame.
A sostegno della domanda cautelare, ha rappresentato di aver investito una somma assai rilevante nell’acquisto dell’azienda, comprensiva degli apparecchi da gioco, e di trovarsi in grave difficoltà economica per l’impossibilità di proseguire nella loro messa in esercizio. L’ordinanza non ha indicato l’ammontare dell’investimento.

Il nuovo riesame e il rischio di un pregiudizio irreparabile
Un passaggio decisivo ha riguardato la comunicazione di avvio del riesame inviata dalla Comunità Montana. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, l’atto aveva già preannunciato l’inammissibilità dell’istanza, con immediato divieto di installazione degli apparecchi.
Il Consiglio di Stato ha ravvisato, allo stato, un “apprezzabile periculum in mora”, inteso come rischio imminente di un pregiudizio grave e irreparabile per le ragioni del ricorrente. Alla luce dei recenti sviluppi del procedimento e dell’anticipazione dei suoi esiti, ha quindi sospeso in via cautelare l’esecutività della sentenza appellata.
La questione del distanziometro resta aperta
La sospensione non ha definito il merito della controversia e non ha sancito un’esenzione generale per gli esercizi con slot preesistenti. Il Collegio ha lasciato impregiudicata anche la valutazione sull’ammissibilità dell’appello.
Il dispositivo non ha espressamente autorizzato l’installazione o la messa in esercizio delle AWP. Ha invece disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di merito, senza indicarne ancora la data. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Il rapporto tra attività preesistente e limiti di distanza è stato affrontato, con una diversa normativa regionale e in relazione alle scommesse, anche nella vicenda della riapertura di una sala a Torre Annunziata dopo la revoca della licenza. Nel caso laziale, la decisione sull’applicabilità del distanziometro resta affidata al successivo giudizio di merito. sb/AGIMEG