La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza ha annullato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate contro un esercizio commerciale. La controversia riguardava l’esenzione dell’IVA sui compensi percepiti dal titolare di un bar che aveva al suo interno anche degli apparecchi da intrattenimento (AWP).
Nel dettaglio, l’avviso di accertamento contestava al barista la mancata applicazione dell’IVA su introiti pari a 77.514 euro, incassati nel 2017. L’Agenzia sosteneva che l’esenzione non fosse applicabile, poiché il rapporto contrattuale tra l’esercente e il gestore degli apparecchi non rientrava nelle disposizioni previste dalla normativa. Tuttavia, il ricorrente ha dimostrato che le operazioni erano direttamente collegate a un concessionario autorizzato dallo Stato, supportando la tesi con documentazione contrattuale.
La Corte ha accolto il ricorso, respingendo le argomentazioni dell’Agenzia. Ha innanzitutto confermato la validità della procura del difensore del ricorrente e rigettato l’interpretazione dell’Agenzia sulla proroga dei termini di accertamento, pur riconoscendone la legittimità formale. Tuttavia, ha criticato l’approccio adottato dall’Ufficio nel valutare i criteri normativi applicabili.
L’art. 10, comma 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972, – sottolinea la Corte – che esclude dall’imposta le operazioni relative al gioco lecito, inclusa la raccolta delle giocate. La Corte ha chiarito che l’esenzione si applica anche ai rapporti tra concessionari e soggetti che svolgono attività connesse, come indicato nella circolare n. 21/E del 2005. La sentenza ha sottolineato che il diritto all’esenzione non dipende dalla raccolta fisica del denaro da parte dell’esercente, ma dall’insieme delle attività che consentono l’esercizio del gioco lecito, come la messa a disposizione dei locali e la gestione degli apparecchi.
La Corte ha inoltre rigettato la tesi dell’Agenzia secondo cui il contratto prodotto in giudizio non fosse opponibile, poiché non presentato in fase amministrativa. Ha stabilito che un simile vincolo può essere imposto solo se il contribuente è stato preventivamente informato delle conseguenze della mancata produzione, cosa che in questo caso non è avvenuta. ac/AGIMEG