La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai gestori di una sala slot in Sicilia, ai quali, con sentenza del 19/1/2015, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 15/11/2012 dal Tribunale di Palermo che aveva condannato i due alla pena di uno e sei mesi di reclusione in ordine al delitto di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 640, comma 2 n. 1, cod. pen.). Durante un controllo della Guardia di Finanza sono state trovate presso il locale 3 slot non collegate alla rete Aams e in seguito a un controllo tecnico è stato valutato che è stato evaso in questo modo un notevole importo. Confermata la condanna sia nei confronti del legale, rappresentante ed amministratrice della società, sul quale gravavano i doveri positivi di vigilanza e di controllo inerenti alla corretta gestione del punto vendita dove vennero realizzate le giocate truffaldine. ad escludere che il reato possa essere stato commesso dal padre all’insaputa
della figlia. Inammissibile anche il ricorso del gestore della sala. “Il ricorrente propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono, infatti, precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame, si è fatto riferimento all’esito del controllo effettuato sulla scheda madre su due delle tre macchine rinvenute dalla G.d.F. nel corso dell’intervento a sorpresa presso la sala giochi e che le stesse erano state utilizzate per i video-giochi, ma che tale utilizzo era avvenuto senza alcun collegamento con i Monopoli di Stato. Si è poi osservato come per le stesse non fosse stato mai chiesto il nulla osta all’Amministrazione e che, pertanto, non erano state mai censite né collegate, anche se risultava che
avevano effettuato giocate per considerevoli importi”. lp/AGIMEG