Slot, Consiglio di Stato difende il distanziometro di Scandiano (RE): “Strumento utile a proteggere i soggetti vulnerabili”

E’ stato presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che aveva confermato la legittimità del provvedimento del Comune di Scandiano, con il quale era stata diffidata la società di giochi nello svolgere l’attività di raccolta gioco in un locale che non rispettava la distanza minima da uno dei cosiddetti luoghi sensibili.

I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “la legge regionale ha, pertanto, individuato con disposizioni “incisive e cogenti” la destinazione funzionale dei siti sensibili, per poi attribuire il compito (meramente ricognitivo) di “mappatura dei luoghi sensibili” ai Comuni interessati (Cons. Stato, VI, 19 marzo 2019 n. 1806)”.

“La sala giochi della ricorrente è risultata poste a distanza non consentita da “luoghi sensibili” (chiesa aperta al culto), già previsti dalla legge regionale e poi in occasione della mappatura da parte del Comune di Scandiano”.

“Posta la natura ricognitiva degli atti amministrativi, rileva la legittimità costituzionale delle censurate norme regionali (recte, la manifesta infondatezza del dubbio circa la relativa compatibilità con la Costituzione), le quali hanno introdotto una disciplina atta a contrastare la c.d. ludopatia con finalità di tutela della salute pubblica e, più precisamente, volta a perseguire finalità di carattere socio-sanitario rientranti nella materia di legislazione concorrente tutela della salute. Deve riscontrarsi, pertanto, conforme a Costituzione, rispetto ai parametri evocati, la legislazione regionale sulle distanze delle sale giochi dai luoghi c.d. sensibili (cfr. Cons. Stato, V, 4 dicembre 2019, n. 8298)”.

“Anche con riguardo alla ragionevolezza dell’interdizione, la Corte costituzionale in più occasioni e in modo puntuale (cfr sentenza n. 108 del 2017) è intervenuta a difesa della normativa regionale, precisando che serve ad “evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”.

“Va soggiunta, ad ogni buon fine, la compatibilità della stessa legislazione con la normativa euro unitaria, considerato che la Corte di Giustizia UE ammette le misure derogatorie alle libertà di stabilimento, di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi per giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, oltreché per “motivi di interesse generale”.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità della sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna e ribadire la correttezza degli atti impugnati. ac/AGIMEG