Il titolare di un’attività commerciale di Malè ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar di Trento che aveva confermato la legittimità del provvedimento di rimozione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro poiché il locale non rispetta la distanza minima.
Il Collegio “reputa in questa fase processuale, all’esito del complessivo bilanciamento dei contrapposti interessi ed al fine di preservare l’utilità dell’impugnazione nel merito, di accogliere l’istanza cautelare proposta, anzitutto per la sussistenza del periculum in mora. Quest’ultimo, comprovato dall’appellante e non specificamente contestato dalle controparti, è rappresentato dalla consistente perdita di introiti (anche da attività del bar, per verosimile connessione) che deriverebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato (di individuazione dei luoghi “sensibili” nel Comune ai fini della successiva rimozione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) del TULPS), con possibili conseguenze di rilievo sull’andamento complessivo dell’impresa individuale del ricorrente”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere l’istanza cautelare e sospendere gli effetti del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG