Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Codacons contro l’apertura di una sala da gioco nel quartiere romano Trionfale, ritenendo “non rilevanti” una serie di argomentazioni sostenute dall’associazione dei consumatori, e bocciando le altre. Smentite ad esempio “nella documentazione in atti”, e “formulate in termini ipotetici (“sembrerebbe”)” le tesi secondo cui la sala avrebbe violato i limiti dimensionali e il numero di apparecchi istallabili. Per il Collegio il Codacons puntava più che altro a “instillare il dubbio che l’esercente abbia ottenuto una autorizzazione “minimale” precostituendosi il titolo per poi abusivamente implementare il numero di apparecchi”. Il Ministero degli Interni ha tuttavia spiegato che in quella sala potevano essere ospitati “sino a 20 apparecchi comma 6 a (AWP) e sino a 70 apparecchi comma 6 b (VLT) e, se nella sala fosse stato installato un numero di apparecchi superiore al limite previsto, il sistema avrebbe rilevato le eccedenze e il superamento della soglia”. E il Collegio aggiunge che “nulla di tutto ciò era accaduto ed il numero degli apparecchi installati era inferiore a quello massimo, dal che discendeva la non fondatezza delle preoccupazioni” del Codacons. Respinte anche le tesi sulla violazione dei limiti fonometrici: “alcun accertamento ha dimostrato il superamento dei limiti delle emissioni, in alcuna circostanza”. Bocciate anche le argomentazioni sulla violazione di distanze minime dai luoghi sensibili: al momento in cui era stata rilasciata l’autorizzazione, Comune e Regione non avevano adottato una disciplina in materia “e pertanto le autorizzazioni rilasciate sono –sotto tale profilo- immuni dal denunciato vizio”. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di compensare le spese tra e parti “a cagione della problematicità del quadro normativo e fattuale sotteso alla controversia”. rg/AGIMEG