Il titolare di una sala giochi di Milano ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere di riformare la sentenza del Tar della Lombardia che aveva confermato la legittimità del provvedimento del 15 ottobre 2014 con cui l’amministrazione comunale ha disposto che l’attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) fosse consentita esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Il Consiglio di Stato ha ricordato il “consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, rientranti nelle attribuzioni del Comune ai sensi degli articoli 3 e 5 del Tuel”.
Inoltre, “la limitazione degli orari di attivazione delle apparecchiature da gioco, seppur non in grado da sola di eliminare il fenomeno della ludopatia, costituisce uno strumento certamente idoneo a prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica dal gioco“.
“Nel caso in esame – ricorda il Collegio -, l’adeguatezza dell’istruttoria condotta dal Comune di Milano nell’emanazione del provvedimento impugnato emerge dalla motivazione dello stesso laddove si fa espresso riferimento ai dati dei SerT, ripresi nella relazione della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato su «Il gioco d’azzardo patologico. Analisi delle attività svolte dai SER.T nel corso del 2013», da cui si risulta un notevole incremento del numero di pazienti trattati per ludopatia tra gli anni 2010 e 2013, nella specifica area di Milano”.
Risulta, infine, “priva di rilevanza la circostanza che la A.S.L. non sia stata direttamente coinvolta nel procedimento amministrativo che ha condotto all’emanazione dell’atto impugnato, in quanto: i) nessuna norma prevede la necessaria partecipazione della A.S.L. nei procedimenti volti all’adozione di provvedimenti limitativi dell’attività delle sale da gioco”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato quanto stabilito dal Tar della Lombardia. ac/AGIMEG