“Il ricorso non può essere ancora deciso”. La Regione Piemonte dovrà “chiarire i presupposi di fatto” che hanno portato all’approvazione del distanziometro previsto dalla legge del 2016, che ha portato ad un “effetto espulsivo” del gioco dal territorio. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato in merito ad un ricorso presentato dalla titolare di due sale giochi di Verbania con all’interno apparecchi da intrattenimento. “La Sezione ha la necessità di disporre un supplemento di istruttoria per acquisire ulteriori elementi di fatto, non evincibili dalla documentazione di ricorso, ritenuti utili per la piena cognizione della fattispecie. In particolare – sottolinea il CdS – la regione Piemonte è invitata a chiarire i presupposti di fatto in base ai quali essa è pervenuta all’approvazione dell’articolo 5 della legge regionale 9 del 2 maggio 2016, segnatamente riguardo alla individuazione del limite sul distanziamento degli esercizi commerciali dai luoghi sensibili”. Inoltre, si chiede “quale sia la sua posizione con riguardo specifico al profilo di compatibilità della norma regionale con il principio dell’affidamento, tenuto conto della mancata previsione di una norma transitoria sul regime degli esercizi commerciali in essere”. Da parte sua, si legge ancora, il “Comune di Verbania è invitato a chiarire l’effetto che avrà l’entrata in vigore della norma regolamentare sugli esercizi in essere”. lp/AGIMEG