Slot: il Consiglio di Stato boccia le regole su distanza tra gli apparecchi, riduzione frequenza giocate e pausa obbligatoria imposte dalla Regione Lazio

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha accolto il ricorso di una società di gioco che aveva impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la quale respingeva la richiesta di annullamento della circolare regionale n. 32218 del 2023. La decisione, nello specifico, riguarda la regolamentazione delle sale gioco e delle modalità di utilizzo degli apparecchi da gioco nel Lazio, con particolare riferimento a misure come la riduzione della frequenza delle giocate, il distanziamento degli apparecchi e la pausa obbligatoria di 5 minuti ogni 30 minuti di gioco.

La società appellante ha contestato la legittimità della circolare regionale, sostenendo che alcune disposizioni ledessero la normativa nazionale e che la Regione Lazio avesse agito oltre le proprie competenze. In particolare, è stato messo in discussione il fatto che la Regione avesse imposto modifiche tecniche sugli apparecchi da gioco, interferendo con le modalità di funzionamento dei dispositivi e violando principi di competenza statale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la motivazione della sentenza del TAR fosse apparente e insufficiente, non affrontando in modo adeguato le questioni sollevate dalla parte ricorrente. “In particolare – sostengono i giudici – non vi è alcuna considerazione specifica sulle ragioni che giustifichino e legittimino le prescrizioni impartite con la l.r. n. 5/2013 nella versione novellata, confermate dalla circolare, in tema di frequenza di non più di una partita ogni 30 secondi, di distanziamento di almeno 2 mt lineari tra un apparecchio e l’altro, nonché tra gli apparecchi e le altre attività svolte negli esercizi commerciali promiscui, di pausa obbligatoria nel corso delle attività di gioco di 5 minuti ogni 30 minuti di ininterrotta attività ludica, di divieto di fumo, se inteso nel senso che nelle sale da gioco non è possibile riservare spazi per fumatori dotati di apparecchi di aspirazione, come avviene per gli altri esercizi commerciali. Né viene data alcuna spiegazione alle ragioni sottese alla declaratoria di infondatezza delle censure articolate per evidenziare le differenziazioni delle regole del gioco pubblico introdotte su base territoriale dalla circolare impugnata e della argomentata contrarietà con la normativa nazionale che costruisce un’offerta di gioco standardizzata ed identica sull’intero territorio nazionale”.

Dunque, il Consiglio di Stato accoglie l’appello e dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. ac/AGIMEG