Slot, Cassazione: “I proventi del gioco appartengono alla PA sin dal momento della loro riscossione. Mancato versamento a concessionario è peculato”

E’ stato presentato alla Sesta Sezione Penale della Cassazione un ricorso contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna che stabiliva come colpevole del reato di peculato del legale rappresentante di una società che gestiva slot.

I giudici hanno ricordato che “le Sezioni unite hanno affermato che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi (tutti i proventi, senza distinzioni tra quote tributarie e suo profitto) del gioco, non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione“.

Inoltre, “il capo di imputazione n. 2) attiene, infatti, al mancato trasferimento alla concessionaria (e, dunque, all’appropriazione) da parte dell’imputato delle somme costituenti la c.d. “quota di stabilità“, cioè quella parte di incasso, diversa dal PREU, prevista dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 649, poi abrogato dalla legge di stabilità 2016) e rappresentata dalla riduzione dei compensi e degli aggi stabiliti in favore dei concessionari e dei soggetti che operano, secondo le rispettive competenze, nella gestione e raccolta del denaro rinveniente dal gioco praticato mediante slot machine. La Corte di appello di Bologna ha correttamente ritenuto applicabile anche a questo prelievo i dicta delle Sezioni Unite Rubbo, in quanto, secondo questa pronuncia, tutto il danaro incassato dal gioco, senza distinzioni tra quote tributarie e suo profitto, appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione e, dunque, il gestore del gioco, che non lo versi al concessionario competente, integra il delitto di peculato”.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha deciso di respingere il ricorso e confermato la sentenza impugnata. ac/AGIMEG