Per valutare se un gestore che omette di trasferire il preu al concessionario commette reato è necessario valutare anche l’aspetto psicologico della condotta. LO afferma la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione assolvendo il gestore dall’accusa. La società aveva infatti omesso di trasferire il denaro al concessionario, non per appropriarsene, bensì solo per determinare con esattezza l’importo dovuto. Il gestore ha eccepito di aver infatti raggiunto un accordo transattivo con il concessionario di rifermento, in virtù del quale “la somma era stata rideterminata secondo gli auspici del ricorrente e versata”. Nonostante questo, in secondo grado il titolare dell’azienda era stato condannato, ma la Cassazione adesso annulla quella sentenza rilevando che ” è stato omesso l’esame del motivo di appello riguardante l’elemento psicologico del reato”. In una fattispecie simile, occorre prendere in considerazione ” il profilo fattuale, da accertarsi anche sul piano sintomatico, della consapevolezza e volontà dell’appropriazione”. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza di appello, e ha rinviato la questione alla stessa Corte – in composizione diversa – che dovrà riesaminare la questione. lp/AGIMEG