La Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società proprietaria di apparecchi da gioco contro una concessionaria, in una controversia nata dai rapporti economici legati alla connessione degli apparecchi alla rete telematica dei Monopoli.
Al centro della decisione, la validità degli estratti conto periodici previsti dai contratti tra le parti e il tema degli addebiti PREU in caso di mancata lettura degli apparecchi.
La vicenda riguardava contratti relativi ad apparecchi da gioco ex art. 110 TULPS. La società proprietaria degli apparecchi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme che riteneva non dovute. La concessionaria si era opposta, sostenendo invece di vantare crediti per importi non versati e penali contrattuali.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della concessionaria e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la società proprietaria degli apparecchi al pagamento di oltre 17mila euro. La Corte d’Appello di Milano aveva poi confermato la decisione.
Il ruolo degli estratti conto
Uno dei punti centrali della controversia riguardava gli estratti conto periodici previsti dai contratti tra le parti.
Secondo quanto ricostruito dai giudici, i contratti stabilivano che la concessionaria inviasse ogni quindici giorni un estratto conto analitico con l’indicazione del debito o del credito maturato, dei pagamenti effettuati e del saldo finale aggiornato.
Gli stessi contratti prevedevano anche che, se l’estratto conto non veniva contestato per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento, si considerava approvato e valeva come riconoscimento del debito tra le parti.
La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, fondata proprio su questi estratti conto, sulla consulenza tecnica e sui pagamenti effettivamente documentati.

PREU e mancata lettura degli apparecchi
La decisione riguarda anche un profilo importante per il settore del gioco: gli addebiti relativi al PREU, il Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento.
La società ricorrente contestava, tra l’altro, la mancata lettura diretta degli apparecchi. La Cassazione ha però confermato la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui la lettura risultava rappresentata dagli estratti conto prodotti dalle parti.
Quanto al PREU, i giudici hanno chiarito che gli addebiti forfettari erano fondati proprio sull’assenza di lettura delle apparecchiature. Quando il dato delle giocate non è leggibile, il prelievo può essere determinato in modo forfettario, secondo i criteri previsti dalla disciplina di settore.
Per questo, la censura sulla mancata lettura degli apparecchi è stata considerata irrilevante.
Ricorso respinto
La Cassazione ha respinto anche le contestazioni sulla motivazione della sentenza d’appello e sulla mancata ammissione di prove testimoniali. Per i giudici, la Corte d’Appello aveva ricostruito in modo sufficiente e coerente i rapporti economici tra le parti, valorizzando gli estratti conto, la consulenza tecnica e la documentazione bancaria.
Il ricorso è stato quindi rigettato. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, oltre a ulteriori somme ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e al versamento di 2.500 euro in favore della Cassa delle ammende. mg/AGIMEG

