Slot, Cassazione: “L’esercente non è punibile per l’evasione del Preu se è il gestore ad aver manomesso gli apparecchi”

L’Agenzia delle Entrate ha presentato un ricorso in Cassazione per contestare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che aveva stabilito come “irrilevante la circostanza che il titolare dell’esercizio in cui erano istallate le slot-machine avesse omesso di verificare l’assenza del collegamento alla rete e l’inesistenza dei nulla osta atteso che, comunque, il pagamento del PREU grava sul proprietario che le ha manomesse e solo in caso di impossibilità di individuazione sugli altri soggetti individuati dalla norma”.

La Cassazione ha confermato quanto stabilito dalla Commissione sostenendo che “il testo dell’art. 39-quater cit., come modificato nel 2009 dall’art. 15, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, individua, quale responsabile principale, un unico soggetto, ossia l’autore dell’illecito. Quanto alle ipotesi di responsabilità solidale, la nuova norma individua: c) l’installatore; d) il possessore o detentore a qualsiasi titolo degli apparecchi; e) l’esercente a qualsiasi titolo dei locali; f) il concessionario; sempreché gli stessi non fossero “già debitori di tali somme a titolo principale”; la norma, peraltro, subordina la responsabilità solidale al verificarsi di uno specifico requisito, che assurge ad elemento costitutivo, ossia che “non sia possibile l’identificazione” dell’autore dell’illecito”.

In più, i giudici affermano che “nel caso di specie, come dichiarato dalla stessa Agenzia ricorrente, il verbale di accesso dei verificatori è stato redatto in data 29 giugno 2012, pertanto in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 102 del 3 agosto 2009, per cui, in applicazione della norma vigente ratione temporis, sussiste la responsabilità solidale del titolare dell’esercizio nella sola ipotesi in cui non sia possibile l’identificazione dell’autore dell’illecito. La CTR ha per contro individuato, quale responsabile dell’illecito, il proprietario delle slot-machine per averle manomesse, ritenendo irrilevante il comportamento del titolare dell’esercizio che aveva omesso i controlli. La responsabilità del proprietario delle slot machine, quale autore dell’illecito, non può, in questa sede di legittimità, essere messa in discussione, essendo conseguente ad un accertamento di fatto congruamente motivato in applicazione della norma vigente”.

Per questi motivi la Cassazione respinge il ricorso e conferma quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo. ac/AGIMEG