“Quella dell’antiriciclaggio è finalità che non può rinvenirsi «nell’interesse pubblico alla verifica dei requisiti dei soggetti iscritti» (all’elenco Ries ndr), come sostenuto dal Giudice di pace, non essendo peraltro ricompresa tra quelle specificamente indicate dal Legislatore nell’art. 64 della Legge di Stabilità del 2011, né risulta evidenziata nei provvedimenti direttoriali sopra citati, trattandosi, peraltro, di fenomeno criminale al cui contrasto sono dedicate specifiche disposizioni non rilevanti in questa sede; pertanto, competente a decidere sulla controversia in esame è il Giudice di pace di Torino, dinanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio nei termini di cui all’50 cod. proc. civ.”. E’ quanto ha stabilito con un’ordinanza la Corte di Cassazione, in merito al ricorso che un gestore di apparecchi da intrattenimento ha proposto al Giudice di pace “in opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ufficio Monopoli per il Piemonte e la Valle D’Aosta con cui si contestava l’uso di un apparecchio da intrattenimento all’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS senza essere iscritto nell’elenco RIES”.
Il Giudice di pace di Torino ha dichiarato la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Torino, in forza del disposto di cui all’art. 6, comma 4, lett. f, del d.lgs. n. 150 del 2011 (secondo cui «L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: […] di antiriciclaggio) e sul rilievo che «l’istituzione dell’Albo RIES trova ragione fondante nell’interesse pubblico alla verifica dei requisiti dei soggetti iscritti e ritenendo l’interesse pubblicistico prevalente». In buona sostanza, secondo il Giudice di pace gli interessi pubblici perseguiti con la sanzione amministrativa inflitta al gestore devono ricondursi alla specifica materia dell’antiriciclaggio.
Tale tesi non era condivisa dal Tribunale di Torino, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dal gestore; secondo il Tribunale di Torino la violazione concernente l’iscrizione nell’elenco RIES, «posto a presidio delle finalità di contrasto al gioco illegale ed irregolare nonché della protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica e della lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, non può ritenersi rientrante nella materia dell’antiriciclaggio, a contrasto del quale è prevista una specifica normativa (che pure si interseca con la materia del gioco e delle scommesse) ma che non comprende le molteplici e diverse finalità dell’iscrizione di cui trattasi». lp/AGIMEG