La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto un ricorso “per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. Calabria sulla cancellazione dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del tulps”. Visto che “è incontroverso come il ricorrente in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco per cui è causa abbia reso una dichiarazione non veritiera” scrivono i giudici di Palazo Spada, “l’odierno appello non evidenzia alcun profilo di censura tale da indurre il collegio a discostarsi da quanto già perspicuamente delibato dal primo giudice”. Per questo il Consiglio di Stato “respinge l’appello”. rg/AGIMEG