“L’Agenzia comunica che a partire dal 1° novembre p.v. è possibile rinnovare l’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art.1 comma 82 della legge n.220/2010, e ss. mm. ed ii. per l’anno 2020: il rinnovo dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio 2020 in modalità esclusivamente telematica attraverso il sito internet istituzionale, utilizzando le credenziali acquisite”. E’ quanto fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito al rinnovo dell’iscrizione all’elenco Ries per per i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco mediante mediante apparecchi con vincita in denaro per l’anno 2020. “In proposito, si rammenta che le suddette credenziali sono composte da utenza (user – id) e password: l’utenza, una volta rilasciata, non è soggetta a scadenza, quindi rimane sempre nota ai sistemi informatici che garantiscono il controllo degli accessi, mentre la password, scelta dal richiedente, ha una validità limitata nel tempo, per ovvie ragioni di sicurezza poste a tutela dell’integrità dei dati comunicati dagli operatori, e va reimpostata, ove non più valida, utilizzando la funzionalità automatica “Recupero credenziali”, direttamente a cura dell’utente, con operatività immediata. In caso di smarrimento delle credenziali in corso di validità, il recupero delle stesse può essere effettuato in autonomia utilizzando la medesima funzionalità “Recupero credenziali”. Si rammenta altresì che le modalità da seguire per effettuare il rinnovo telematico dell’iscrizione sono consultabili nelle “Linee guida” pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli. A partire dal 21 gennaio 2020, sul sito istituzionale, sarà consultabile esclusivamente l’elenco degli iscritti per il 2020 e di conseguenza le posizioni di coloro che non avranno provveduto al rinnovo dell’iscrizione per tale anno non saranno più visualizzabili: questi ultimi, com’è noto, non risultando presenti nell’elenco pubblicato, non potranno intrattenere rapporti contrattuali con terzi, salvo procedere ad una “re- iscrizione””, concludono i Monopoli. cdn/AGIMEG