Stop alle sale gioco, e alle macchinette che prevedono vincite in denaro presenti nei bar, dalle 12 alle 18 e dalle 23 alle 9, tutti i giorni festivi compresi, e spegnimento totale il primo gennaio di ogni anno. E’ la sostanza dell’ordinanza contro il gioco d’azzardo firmata dal sindaco di San Giorgio (Modena) Beniamino Morselli. Il documento entrerà in vigore dopo dieci giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio ed è rivolto sia alle sale slot, ma nel territorio al momento non ce ne sono, che ai locali come i bar che hanno attivi apparecchi di intrattenimento e di svago con vincite in denaro. L’orario massimo giornaliero di funzionamento delle macchinette è stato fissato dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, deciso ponendo particolare attenzione alla campanella di uscita dalle scuole e al tempo libero di giovani e anziani. «Si tratta di un’ordinanza per la limitazione degli orari di apertura delle sale slot e svago – spiega il sindaco – fino ad ora chiunque poteva andare a giocare quando voleva durante l’orario di apertura del locale, mentre da adesso in avanti sarà possibile soltanto nelle fasce giornaliere che sono state definite, e non si dovranno vedere persone giocare in altri momenti. Abbiamo inoltre individuato un giorno di stop totale all’anno». In questi giorni verranno diffuse le nuove regole, dopodiché scatteranno i controlli da parte della polizia locale nei vari esercizi. «Gli apparecchi di intrattenimento e svago, nelle ore di non funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio – si legge nell’ordinanza – nelle sale gioco e comunque in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, devono essere esposte, su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro. All’esterno del locale deve essere esposto un cartello indicante gli orari di attività». In caso di violazione, la sanzione potrà arrivare fino a 500 euro «e in caso di particolare gravità e recidiva, si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività della sala o del funzionamento degli apparecchi». lp/AGIMEG