Sono quattro gli articoli contenuti nel DL Agosto riguardanti il settore dei giochi. Si parla infatti della proroga dell’inizio della concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore, dell’oscuramento dei siti di gioco senza licenza, dei servizi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del riordino del settore degli apparecchi senza vincite in denaro. Il Servizio Studi del Senato ha riportato tutti i dettagli delle norme nel dossier. Ecco il testo integrale:
Articolo 101
(Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)
L’articolo 101 dispone la proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell’offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1° dicembre 2021. Si stabilisce, altresì, che con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno successivamente stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata suddetta, in modo da garantire il pagamento dell’intero importo entro il 15 dicembre 2020.
In particolare, il comma 1 proroga i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell’articolo 1, comma 576, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Come spiegato sul sito internet di “Sistema Gioco Italia”, la federazione di filiera dell’industria del gioco e dell’intrattenimento aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, i giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) sono giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente. Una quota delle poste di gioco, predeterminata dal regolamento dei singoli giochi, è conferita ad un unico montepremi nazionale che viene ripartito, sempre secondo quanto stabilito dal regolamento, in quote di pari valore in funzione del numero di giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. I giochi numerici a totalizzatore nazionale sono: SuperEnalotto e il suo gioco opzionale e complementare SuperStar, SiVinceTutto, Eurojackpot, Win For Life e Play Six. SuperEnalotto è il più popolare.
L’articolo 1, comma 576, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), in vista della scadenza della concessione vigente, ha previsto che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) bandisse una gara per l’affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e ha fissato le condizioni essenziali della procedura stessa, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco e nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale ed europeo.
Con determinazione direttoriale dell’ADM del 17 settembre 2019 è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A. la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale.
A partire dal 2 dicembre 2019 è iniziato a decorrere il termine di sei mesi, indicato nel Capitolato tecnico di gara, per l’espletamento di tutte le iniziative propedeutiche al completo adempimento delle attività tecnico-organizzative necessarie per il subentro del concessionario nella gestione del sistema oggetto di devoluzione.
In seguito alla dichiarazione, da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, di emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale derivante dall’epidemia da COVID-19 (30 gennaio 2020) e la dichiarazione per sei mesi, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario (31 gennaio 2020), successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020, l’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha tra l’altro previsto che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020” – termine prorogato al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 del 2020.
Con determinazione direttoriale dell’ADM del 25 maggio 2020, in applicazione della suddetta sospensione dei termini procedimentali, è stata fissata al 24 agosto 2020 la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale.
La documentazione relativa alla procedura di gara può essere consultata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con il comma in esame, la data per la stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021.
La disposizione è motivata con la straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la proroga si riferisce in particolare ai termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell’offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara.
Il comma 2 attribuisce a una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di stabilire le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell’offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell’intero importo entro il 15 dicembre 2020.
Il 17 agosto 2020, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito, con determinazione direttoriale, che il termine per il versamento della restante seconda rata una tantum di 111 milioni di euro, pari al 50% del prezzo indicato nell’offerta economica, è fissato al 30 settembre 2020 e sarà effettuato dalla società aggiudicataria sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria dello Stato – Sezione di tesoreria di Roma.
Articolo 102
(Siti oscuramento)
L’articolo 102 attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L’ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima. Tali disposizioni estendono la normativa vigente recata dai commi da 50 a 50-quater dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che vengono pertanto abrogati.
In particolare, il comma 1 stabilisce che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), nell’esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordini ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori.
L’ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima.
Il comma 2 disciplina gli obblighi dei destinatari degli ordini, le modalità degli adempimenti, le sanzioni previste e altri aspetti attuativi. In particolare:
i destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi;
l’ADM stabilisce con apposite determinazioni del direttore generale le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo;
sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro, irrogate dall’ADM, per ciascuna violazione accertata in caso di inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste;
la pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica;
decorsi quindici giorni dall’ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l’ADM adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.
Il comma 3 dispone l’abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei commi da 50 a 50-quater dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.
Nella relazione illustrativa, il Governo offre la seguente ricostruzione normativa della disposizione.
Con la finalità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale e l’offerta illegale di prodotti da fumo e similari, combattere l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco e del tabacco, assicurare l’ordine pubblico, la salute e la tutela del consumatore, salvaguardando il divieto dell’attività di offerta non autorizzata attraverso rete telematica o di telecomunicazione di tali prodotti o servizi, la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 50, della legge n. 296 del 2006, successivamente integrato con l’introduzione dei commi 50-bis, 50-ter e 50-quater), ha attribuito all’ADM il potere di emanare, nel rispetto degli obblighi comunitari, uno o più provvedimenti recanti le regole sulla possibilità di rimozione dei casi di offerta, attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione:
di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in difetto di titolo autorizzatorio o abilitativo, o comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento;
di tabacchi lavorati di cui all’art. 39-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, in violazione dei relativi sistemi di distribuzione e vendita attualmente previsti dalla legge n. 1293 del 1957 e dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 6 del 2016;
di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, per la vendita a distanza, per la violazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 12, del citato decreto legislativo n. 6 del 2016.
Per ampliare e rendere più efficace l’attività di contrasto l’articolo 1, comma 50-bis, alla lettera b) ha esteso i poteri dell’Agenzia anche nei confronti di siti che, pur non offrendo direttamente gioco o vendita di prodotti da fumo o inalazione, sono volti a pubblicizzare l’offerta di gioco con vincita in denaro o la vendita on line di prodotti da fumo o inalazione non autorizzati o a mettere a disposizione degli utenti appositi software riguardanti procedure tecniche atte ad eludere l’inibizione dei siti disposta da questa Agenzia. La norma attribuisce all’Agenzia anche il potere di sanzionare i fornitori di servizi nel caso in cui non ottemperino all’ordine di inibizione. Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.
A tale disposizione normativa, è stata data attuazione con appositi decreti direttoriali, con cui si è provveduto a disciplinare gli aspetti e le modalità riguardanti la procedura di inibizione dei siti di gioco non autorizzato da parte dei fornitori dei servizi di rete, nonché i profili di collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni nella conseguente attività di monitoraggio volta ad accertare l’esatto adempimento delle disposizioni impartite in materia di inibizione da parte dei fornitori stessi ed, infine, gli aspetti procedurali relativi all’eventuale conseguente irrogazione di sanzioni. Tali modalità attuative sono poi state estese anche al settore dei tabacchi lavorati e dei liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina.
La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all’articolo 1, comma 660, ha aggiunto al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, l’articolo 62-quinquies, con il quale è stata introdotta l’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo ossia le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette; al comma 6 è previsto altresì il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, di tali prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. Tale norma a fronte del divieto citato non dispone il rinvio ai predetti commi 50, 50-bis, 50-ter e 50-quater, con la conseguenza di non prevedere adeguata inibizione cautelare e conseguente sanzione per i casi di violazione accertata.
La norma, pertanto, al fine di conferire efficacia ed incisività alle disposizioni introdotte, prevede per tale tipologia di prodotti le medesime modalità procedurali già previste e sperimentate in materia di inibizione di offerta di gioco on line non autorizzato e prodotti da fumo e inalazione, integrando tale dettato legislativo con la previsione, in caso di inosservanza da parte dei fornitori dei servizi di rete dei provvedimenti adottati in attuazione di tale disposizione, delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata, in analogia con quanto già previsto dall’articolo 1, comma 50, della legge finanziaria 2007.
La norma, quindi, mantiene le prerogative già esistenti e le integra, estendendo su ulteriori prodotti e attività, su cui già si esplica l’azione di controllo e presidio all’illegalità da parte dell’Agenzia, le medesime modalità procedurali già previste e sperimentate in materia di inibizione di offerta non autorizzata di gioco on line e dei prodotti da fumo o inalazione, completando tale dettato legislativo con la previsione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 ad euro 180.000 per ciascuna violazione accertata, in caso di inosservanza da parte dei fornitori dei servizi di rete dei provvedimenti adottati in attuazione di tale disposizione.
Articolo 103
(Servizi dell’Agenzia delle dogane)
L’articolo 103 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di una apposita società in house – avente come socio unico l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l’uso del certificato del bollino di qualità.
Più in dettaglio, il comma 1 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una apposita società, di cui è socio unico l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, regolata ai sensi del Testo Unico sulle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: per maggiori informazioni si veda la documentazione parlamentare).
Lo svolgimento dell’attività della società è assicurato esclusivamente dal personale dell’Agenzia ed è disciplinato nell’ambito della convenzione triennale che disciplina i rapporti tra il MEF e le Agenzie fiscali, prevista dall’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 59, comma 2 sopra richiamato, il Ministro dell’economia e delle finanze e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo sulle politiche fiscali, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l’andamento della gestione. La convenzione prevede, inoltre le modalità di verifica dei risultati di gestione e le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse, nonché le modalità di vigilanza sull’operato dell’agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
In particolare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 59, il Ministero e le Agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.
A tal fine, l’articolo 59 consente di ampliare l’oggetto sociale della SOSE, società partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Banca d’Italia e costituita in base alle disposizioni dell’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146 (oltre alle attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli Studi di settore, oggi sostituiti dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA – e quelle di supporto metodologico all’Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d’impresa), fermo restando che il Ministero e le Agenzie fiscali ne detengono la maggioranza delle azioni ordinarie.
Scopo della società è consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, ovvero:
certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l’analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell’Agenzia;
uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all’Agenzia di una royalty per l’utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti da ADM nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.
Ai sensi del comma 2, ove tale società sia costituita, il relativo statuto prevede che l’organo amministrativo è composto da un amministratore unico e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione.
Come già visto, il comma 3 descrive i servizi che possono essere affidati a tale società.
Il comma 4 contiene una disposizione di coordinamento normativo, secondo cui ogniqualvolta siano evocati – in disposizioni ancora in vigore – denominazioni non più attuali, si intenda fare riferimento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per indicare un complesso di uffici e organi che sono stati nel tempo ricondotti all’Agenzia.
Articolo 104
(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)
L’articolo 104 apporta una serie di modificazioni all’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l’obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. L’articolo regolamenta, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione.
L’unico comma dell’articolo in esame apporta una serie di modificazioni all’articolo 110 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773):
viene modificato il comma 7-bis in modo da estendere il divieto di riproduzione, da parte degli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui al comma 7, oltre che al gioco del poker o alle sue regole fondamentali, anche a tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6 (apparecchi idonei per il gioco lecito), possano indurre una medesima aspettativa di vincita;
viene sostituito il comma 7-ter in modo tale da rinviare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640 del 1972, lasciando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d’azzardo, la definizione delle regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 (apparecchi e congegni per il gioco lecito) nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.
Nella versione previgente del comma 7-ter, sia la definizione delle regole tecniche per la produzione degli apparecchi e la regolamentazione amministrativa, sia la determinazione della base imponibile forfetaria erano demandate a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Nella relazione illustrativa, il Governo sostiene che tale modifica intende semplificare un percorso regolamentare complesso e non in linea con il profilo eminentemente tecnico delle regole di produzione, spostando, pertanto, limitatamente a tali profili tecnici, la competenza all’Agenzia deputata alla regolamentazione e al controllo del gioco.
Si valuti l’opportunità di integrare il nuovo comma 7-ter con la previsione di un esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti, analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente.
L’articolo 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972 disciplina l’imposizione fiscale relativa agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del TULPS e successive modificazioni. Il comma 5, in particolare, rinvia a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per la possibilità di stabilire variazioni degli imponibili medi forfetari, nonché stabilire forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.
Viene modificato il comma 7-quater in modo da precisare che i premi ammissibili per gli apparecchi di cui al comma 7 (apparecchi e congegni per gioco lecito) possono essere soltanto oggetti di modico valore anche nel caso in cui vengano acquisiti per il tramite di tagliandi, anche in forma cumulata.
La versione previgente del comma 7-quater non specificava che i premi acquisibili tramite tagliandi dovessero essere di modico valore.
il comma 7-quinquies è abrogato.
Di seguito il testo del comma 7-quinquies abrogato:
“Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.”
Nella relazione illustrativa, il Governo, oltre offre la seguente ricostruzione normativa dell’articolo, precisandone anche le motivazioni.
L’articolo 1, comma 475, della legge n. 228 del 2012, nel modificare il comma 7 dell’articolo 110 del TULPS, in materia di apparecchi da divertimento senza vincita in denaro ha previsto l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sentite le Commissioni parlamentari competenti per la redazione delle regole tecniche per la produzione di detti apparecchi.
Lo schema di decreto è stato notificato nel 2016 alla Commissione Europea per la procedura di informazione prevista dalla direttiva UE 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Su tale decreto sono state formulate osservazioni sia di tipo normativo ma soprattutto di tipo tecnico dal mondo della produzione dei giochi e, più in generale dagli stakeholders in quanto non più aderente agli standard tecnologici richiesti, nonché non più rispondente alle esigenze di sicurezza richieste per far fronte alle numerose frodi informatiche e al progressivo diffondersi dei c.d. “totem”, finti apparecchi senza vincita in denaro o che simulano altri servizi tecnologici (ad esempio ricariche telefoniche) ma che in realtà sono apparecchi con vincita in denaro completamente illegali.
Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro e di regolamentare, in particolare, le tipologie di apparecchi previsto dall’articolo 110, comma 7, lettera c-bis) e c-ter), attualmente prive di regole tecniche di produzione.
Il comma 7-quinquies dell’articolo 110 TULPS viene abrogato in quanto ormai obsoleto e non più attuabile.
es/AGIMEG