Apparecchi da gioco, la Cassazione fa chiarezza: il regime forfettario IVA non è obbligatorio

La Cassazione interviene con sei ordinanze sul regime IVA applicabile agli apparecchi da gioco lecito, chiarendo il rapporto tra imposta sul valore aggiunto e imposta sugli intrattenimenti. Le decisioni riguardano controversie tra l’Agenzia delle Entrate e due società attive nel settore delle sale giochi, relative a diverse annualità d’imposta.

Il punto comune è se, per gli apparecchi e congegni da gioco lecito, l’IVA debba seguire automaticamente il regime forfettario collegato all’imposta sugli intrattenimenti oppure se il contribuente possa applicare il regime ordinario IVA.

Il nodo tra IVA e imposta sugli intrattenimenti

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’IVA doveva essere calcolata in modo forfettario, sulla stessa base imponibile utilizzata per l’imposta sugli intrattenimenti. In questa prospettiva, il regime IVA sarebbe stato strettamente agganciato a quello dell’ISI, con la conseguenza che il contribuente non avrebbe potuto applicare liberamente il regime ordinario.

La Cassazione non ha condiviso questa impostazione. I giudici hanno chiarito che il regime forfettario previsto per gli apparecchi da gioco lecito riguarda anche l’IVA, perché la legge accomuna le modalità di riscossione delle due imposte. Questo collegamento, però, non elimina la loro autonomia.

L’imposta sugli intrattenimenti è infatti disciplinata dal diritto interno, mentre l’IVA resta un’imposta armonizzata a livello europeo. Proprio per questo, secondo la Suprema Corte, non si può escludere il diritto del contribuente a scegliere il regime ordinario IVA.

La scelta può emergere anche dai comportamenti

Un passaggio centrale delle ordinanze riguarda il modo in cui può essere esercitata l’opzione per il regime ordinario. La Cassazione ha spiegato che l’omessa compilazione del quadro VO nella dichiarazione IVA non è sufficiente, da sola, a escludere la validità della scelta.

L’opzione può infatti risultare anche da comportamenti concludenti, cioè dal modo concreto in cui il contribuente ha tenuto la contabilità, registrato le operazioni, presentato le dichiarazioni e applicato l’imposta.

In sostanza, il quadro VO rappresenta la modalità formale di comunicazione dell’opzione, ma la sua mancanza non impedisce di verificare se la scelta del regime ordinario emerga comunque dalla condotta complessiva del contribuente.

Rinvio ai giudici tributari per un nuovo esame

In più casi la Cassazione ha quindi accolto i ricorsi delle società contribuenti, cassando le decisioni dei giudici tributari che avevano ritenuto necessario il regime forfettario o avevano dato rilievo decisivo alla mancata compilazione del quadro VO.

Spetterà ora ai giudici di merito verificare, per le singole annualità, se l’opzione per il regime ordinario IVA fosse effettivamente desumibile dalla documentazione contabile e fiscale prodotta dalle società.

In una delle controversie, relativa a un accertamento IVA e sanzioni, la Cassazione ha valorizzato anche il tema del contraddittorio preventivo. Trattandosi di IVA, quindi di tributo armonizzato, i giudici hanno ritenuto necessario verificare se il confronto con il contribuente avrebbe potuto incidere sull’esito dell’accertamento.

cassazione

Il principio affermato dalla Cassazione

Dalle ordinanze emerge un principio netto: per gli apparecchi da gioco lecito, il regime forfettario collegato all’imposta sugli intrattenimenti può riguardare anche l’IVA, ma non impedisce al contribuente di optare per il regime ordinario.

La scelta per il regime ordinario IVA resta quindi sempre possibile e può essere dimostrata anche attraverso comportamenti concludenti. Il collegamento tra IVA e imposta sugli intrattenimenti serve soprattutto a semplificare la riscossione, ma non trasforma le due imposte in un unico tributo né consente di negare l’autonomia dell’IVA. mg/AGIMEG