Senato: nel testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali anche le multe in materia di imposta sugli intrattenimenti

“Il testo unico in esame raccoglie i principi generali contenuti nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di imposte dirette, dell’imposta sul valore aggiunto ed in materia di riscossione, nonché nelle singole leggi d’imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone rai”.

E’ quanto sottolineato nello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali pubblicato al Senato.

Nello specifico il Titolo V del testo riguarda le sanzioni in materia di tributi erariali minori (imposta sulle concessioni governative, imposta su assicurazioni private e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; canone rai). Il Capo II riguarda le sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti.

Ecco il testo:

Capo II Sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti

ART. 58 Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l’annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

1.Per l’omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 300. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell’annotazione un’imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione pari al 90 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all’articolo 2 e quella di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell’ammontare dell’imposta con un minimo di 150 euro. 3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l’emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

ART. 59 Altre violazioni (articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

1.Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: a) l’irregolare certificazione dei corrispettivi; b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori; c)l’omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso; d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi; e) l’omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività; f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco; g) l’omessa o infedele fornitura dei dati di cui all’articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; h) l’omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente.

ART. 60 Violazioni relative agli apparecchi misuratori fiscali e alle biglietterie automatizzate (articolo 33 commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

1.Per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da euro 2.000 a euro 4.000. 2. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000.

cdn/AGIMEG