Consiglio dei Ministri: via libera a Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Nel documento imposta sugli intrattenimenti per i giochi

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un Decreto legislativo relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che persegue la finalità di:

  1. puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  2. coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  3. abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega. Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

Nello specifico per quanto riguarda le sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti, per violazioni concernenti l’omessa fatturazione e l’annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso si applica “la sanzione pari al 60 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 300. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell’annotazione un’imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.

“Per l’omessa presentazione della dichiarazione o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione pari al 90 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250″. Se le dichiarazioni “sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell’ammontare dell’imposta con un minimo di 150 euro”.

“Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l’emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

Inoltre, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 anche per “l’irregolare certificazione dei corrispettivi”, “la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori” e “la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco“.

Il Consiglio dei Ministri, inoltre, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un Decreto legislativo relativo al testo unico dei tributi erariali minori in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Il testo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario.

In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. La disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, in altri testi unici attuativi della delega.

Il testo unico è composto di 100 articoli. Il Titolo I raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Il Titolo II reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti. Il III concerne l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati. Nel Titolo IV sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE). Nel V sono contenute le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax). Il Titolo VI raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI). Il VII contiene le previsioni normative relative all’imposta sui servizi digitali. Nel Titolo VIII è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative. Il IX attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali. Il Titolo X contiene le disposizioni finali e l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto riprese nel testo unico.

Ecco la parte del testo che riguarda l’imposta sugli intrattenimenti:

Imposta sugli intrattenimenti
Capo I
Disposizioni generali
ART. 24

Presupposto dell’imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.

ART. 25

Soggetti d’imposta (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. È soggetto d’imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico ovvero esercita case da gioco.

2. Nei casi in cui l’esercizio di case da gioco è riservato per legge a un ente pubblico, questi è soggetto d’imposta anche se ne delega ad altri la gestione.

ART. 26

Base imponibile (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attività elencati nella tariffa di cui all’allegato 2 al presente testo unico, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

2. Costituiscono, altresì, base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

c) l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l’imposta si applica:

a) sull’intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l’ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attività;

b) sulla parte dell’ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all’attività soggetta all’imposta, qualora l’ente svolga anche altre attività;

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco.

5. Sono escluse dal computo dell’ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell’imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l’esercizio delle case da gioco.

cdn/AGIMEG