Albano (sottosegr. MEF): “IVA, per attività di intrattenimento e giochi l’imposta si applica sulla stessa base imponibile di quella sugli intrattenimenti”

“Con riferimento alla proposta di revisione della vigente normativa tributaria in materia d’imposta sugli intrattenimenti e IVA, si fa presente che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, attuativo della delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, ha abolito l’imposta sugli spettacoli istituendo l’imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività. Questa riforma ha distinto, in sostanza, le attività di intrattenimento assoggettandole alla relativa imposta nonché al regime IVA recato dall’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dalle attività di spettacolo che sono state assoggettate all’IVA, secondo le disposizioni di cui all’articolo 74-quater del medesimo decreto”.

E’ quanto sottolinea il sottosegretario Lucia Albano (MEF) in risposta ad un’interrogazione riguardante la SIAE al Senato.

“Le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo sono elencate, rispettivamente, nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (riguardante l’imposta sugli spettacoli ndr) e nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto ndr). In sintesi, la disciplina vigente prevede che alle esibizioni di musica dal vivo « di qualsiasi genere » si applichi un doppio regime: qualora l’esecuzione dal vivo sia pari ad almeno il 50 per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività si identifica come « spettacolo » e si applicherà il regime IVA ordinario; qualora invece la predetta soglia non sia raggiunta – dunque quando la musica preregistrata superi il 50 per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali – allora troverà applicazione il regime ordinario IVA più l’imposta sugli intrattenimenti. Segnatamente, ai fini IVA, l’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, prevede che, per attività di intrattenimento, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, l’imposta si applichi sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e sia riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. Per il settore è, pertanto, già previsto un regime semplificato che prevede, oltre all’adozione di un’unica base imponibile per IVA e imposta sugli intrattenimenti, la detrazione IVA forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e l’esonero da adempimenti di fatturazione e registrazione dei corrispettivi”. cdn/AGIMEG