Senato, Legge di delegazione europea 2019: fornitori di servizi di media forniscano informazioni sufficienti su divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo

Prosegue in Assemblea la discussione congiunta del ddl n. 1721, legge di delegazione europea 2019 (relatore sen. Pittella), e dei connessi Doc. LXXXVI n. 3 e Doc. LXXXVII n. 3 (relatrice sen. Gaudiano), recanti rispettivamente le relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, avviata nella seduta del 7 ottobre. Nella seduta di ieri è stato approvato l’articolo 3 del disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020” nel testo proposto dalla commissione che prevede che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l’appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false. Ecco il testo dell’articolo:

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato)

Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a)riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l’emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato;

b)prevedere misure atte ad assicurare un’adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;

c)prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d)prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);

e)prevedere misure per l’adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo princìpi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;

f)prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

g)prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l’appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;

h)prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole ad una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;

i)garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l’esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;

l)promuovere l’alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

m)aggiornare i compiti dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

n)aggiornare l’apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. cdn/AGIMEG