Al Senato continua l’esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Nel testo anche le sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti.
“Le norme, recano una ricognizione, di carattere compilativo, concernente: – le sanzioni amministrative (Parte I). Nel dettaglio, si tratta della disciplina generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (Titolo I), delle disposizioni in tema di sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto (Titolo II), di riscossione (Titolo III), di tributi indiretti (imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative) (Titolo IV), di tributi erariali minori (imposte su concessioni governative, assicurazioni e contratti vitalizi, intrattenimenti, abbonamenti alle radioaudizioni e canone RAI in bolletta) (Titolo V), altre sanzioni (anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti, documento di accompagnamento dei beni viaggianti, violazioni ai fini fiscali delle disposizioni in tema di trasferimento da e per l’estero di denaro, titoli e valori, violazioni alla disciplina in tema di trasmissione telematica delle dichiarazioni) (Titolo VI); – le sanzioni penali (Parte II). In particolare, sono contenute le disposizioni penali in materia fiscale, la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, le disposizioni sui delitti (Titolo I); – le disposizioni finali (Parte III), che attengono alle abrogazioni rese necessarie dall’opera ricognitiva effettuata dal Testo unico – in quanto il loro contenuto è ripreso nel corpus dello schema in esame, ovvero perché non più attuali – e alla decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento, la cui applicazione è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2026 (Titolo I)”, si legge nel Dossier di verifica delle quantificazioni.
“La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al complesso delle norme in esame, affermando il carattere compilativo delle stesse. La relazione illustrativa e l’analisi tecnico-normativa (ATN) richiamano l’approccio compilativo che ha guidato la redazione del testo in esame, specificando che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento”, aggiunge.
“In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie, amministrative e penali ai sensi della delega conferita dall’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. La relazione tecnica afferma l’assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse. Al riguardo, si prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l’analisi tecnico-normativa confermano l’approccio compilativo seguito nella redazione del Testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento. Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non si formulano osservazioni al riguardo”, conclude.
Le Commissioni 2a (Giustizia) e 6a (Finanze e tesoro) hanno espresso parere non ostativo al testo. cdn/AGIMEG