Torna sul divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo il Dossier del Servizio Studi pubblicato al Senato sulla “Legge di delegazione europea 2019”. “La norma reca principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. Il comma 1 prevede che nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: (…) garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Includere inoltre il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo. La direttiva (UE) 2018/1808, intervenendo sulla direttiva 2010/13/Ue ha rafforzato le disposizioni in materia di tutela dei minori. In particolare, ha inserito l’articolo 28-ter che obbliga gli Stati membri ad assicurare che le piattaforme di condivisione tutelino i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale (paragrafo 1, lett. a). Gli Stati membri devono inoltre incoraggiare la previsione di codici di condotta per proteggere i minori dalla pubblicità relativa a prodotti alimentari e bevande ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi (oltre che alcoliche). L’articolo prevede inoltre, sempre a tutela dei minori, l’istituzione di sistemi di verifica dell’età degli utenti che accedono alle piattaforme, e di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell’utente finale”, sottolinea il Dossier. “La direttiva (UE) 2019/475 dispone che il comune italiano di Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell’accisa. Al contempo tali territori permangono al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE, quindi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In dettaglio, l’articolo 1 della direttiva modifica l’articolo 6 della direttiva sul sistema comune dell’IVA (direttiva 2006/112/CE), per inserire Campione d’Italia e le acque del Lago di Lugano tra i territori in cui la direttiva IVA non si applica, pur facendo essi parte del territorio doganale della comunità. L’articolo 2 modifica in senso analogo l’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2008/118/CE in materia di accise. Ai sensi dell’articolo 3, il recepimento della disciplina così introdotta deve avvenire entro il 31 dicembre 2019. Con riferimento alle misure per Campione d’Italia si ricorda che l’articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto numerose misure per il rilancio del comune, tra cui la previsione della nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia, e numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d’Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP). La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 559-580 della legge n. 160 del 2019) ha introdotto un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia, in considerazione della direttiva in esame. In particolare i commi da 559 a 568 disciplinano la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Viene poi chiarito che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572). Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d’Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576). Si prevede un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d’Italia, fino al 2024 (commi 577-579). Infine, il regime agevolato IRES per Campione d’Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 580)”, aggiunge. cdn/AGIMEG