“La violenza può essere intenzionale e diretta, oppure indiretta e derivante dalle condizioni innaturali di vita alle quali è costretto l’animale. Ci sono inoltre maltrattamenti che assumono profili di maggiore gravità in quanto più strettamente collegati alla malavita organizzata e alla circolazione di denaro per scommesse illegali, come i casi di combattimenti clandestini, di corse illegali di cavalli, e traffico di animali. Con il presente disegno di legge si apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale nonché ad alcune leggi speciali in materia di tutela degli animali”. E’ quanto viene sottolineato nel disegno di legge “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione” pubblicato al Senato. Per quanto concerne l’articolo 1 della normativa: “Il comma 4 interviene sul titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti, che prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544- bis a 544-sexies). Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX-bis, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, in modo da precisare che oggetto della tutela penale sia direttamente l’animale e non più l’uomo, colpito nei sentimenti che prova per l’animale; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l’aumento della metà in luogo dell’attuale aumento da un terzo alla metà. In particolare, si tratta: dell’ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-quater, secondo comma, del codice penale), nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o per altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale; delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali (articolo 544-quinquies, secondo comma, del codice penale); della modifica della fattispecie di « maltrattamento di animali », di cui all’articolo 544-ter del codice penale, specificando che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; dell’ampliamento della fattispecie fino a ricomprendervi la condotta – attualmente punita a titolo di contravvenzione, ex articolo 727, secondo comma, del codice penale – di colui che « detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze »; della modifica della fattispecie di « spettacoli o manifestazioni vietati » di cui all’articolo 544-quater del codice penale specificando che sono puniti, oltre all’organizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio, anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento”, aggiunge il testo. cdn/AGIMEG