Senato, DL Tutela animali domestici: pene inasprite per reati riguardanti manifestazioni vietate in relazione all’eserci­zio di scommesse clandestine

“La violenza può essere intenzionale e di­retta, oppure indiretta e derivante dalle con­dizioni innaturali di vita alle quali è co­stretto l’animale. Ci sono inoltre maltrattamenti che assu­mono profili di maggiore gravità in quanto più strettamente collegati alla malavita orga­nizzata e alla circolazione di denaro per scommesse illegali, come i casi di combatti­menti clandestini, di corse illegali di cavalli, e traffico di animali. Con il presente disegno di legge si appor­tano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale nonché ad alcune leggi speciali in materia di tutela degli animali”. E’ quanto viene sottolineato nel disegno di legge “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione” pubblicato al Senato. Per quanto concerne l’articolo 1 della normativa: “Il comma 4 interviene sul titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dedi­cato ai delitti, che prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544- bis a 544-sexies). Rispetto alla normativa vi­gente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX-bis, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, in modo da pre­cisare che oggetto della tutela penale sia direttamente l’animale e non più l’uomo, col­pito nei sentimenti che prova per l’animale; inasprisce tutte le pene in maniera significa­tiva; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l’aumento della metà in luogo dell’attuale aumento da un terzo alla metà. In particolare, si tratta: del­l’ipotesi aggravata di spettacoli o manifesta­zioni vietati (articolo 544-quater, secondo comma, del codice penale), nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all’eserci­zio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o per altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale; delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali (articolo 544-quinquies, secondo comma, del codice penale); della modifica della fattispecie di « maltrattamento di ani­mali », di cui all’articolo 544-ter del codice penale, specificando che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; dell’amplia­mento della fattispecie fino a ricomprendervi la condotta – attualmente punita a titolo di contravvenzione, ex articolo 727, secondo comma, del codice penale – di colui che « detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di soffe­renze »; della modifica della fattispecie di « spettacoli o manifestazioni vietati » di cui all’articolo 544-quater del codice penale specificando che sono puniti, oltre all’orga­nizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino se­vizie o strazio, anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento”, aggiunge il testo. cdn/AGIMEG