Senato: disegno di legge Sbrollini (IV) sul contrasto alla ludopatia assegnato alla Commissione Affari sociali

E’ stato assegnato alla 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato il disegno di legge presentato dalla senatrice Sbrollini Daniela (IV-C-RE) “Misure per il contrasto alla ludopatia e alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo”.

Previsti pareri anche delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione; 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio; 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali.

Il testo è stato presentato in data 25 ottobre 2023 al Senato.

“L’articolo 1 del presente disegno di legge prevede, al comma 1, l’inserimento dell’erogazione dei servizi di sostegno psicologico volti ad assicurare il contrasto al gioco d’azzardo patologico, alla dipendenza e alle forme di ludopatia all’in­ terno dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, definendone gli obiettivi perseguiti. Il mede­ simo articolo prevede l’adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di un programma di inter­ venti per l’assistenza sociosanitaria alle per­sone con disturbi correlati al gioco d’az­zardo. Il comma 3 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal­ l’anno 2024 per il reclutamento di professio­nisti sanitari e assistenti sociali da destinare ai predetti servizi di sostegno. Il comma 4 stabilisce che le regioni e province auto­ nome di Trento e Bolzano eroghino un con­ tributo (fino a un massimo di 600 euro per persona) per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso spe­cialisti privati, regolarmente iscritti nell’e­lenco degli psicoterapeuti nell’ambito del­ l’albo degli psicologi, nei limiti di 30 mi­lioni di euro a decorrere dall’anno 2024. L’articolo 2 prevede la copertura finanzia­ ria della presente legge”, si legge nel testo.

Ecco il testo integrale:

Art. 1. (Disposizioni in materia di contrasto alla ludopatia)

Al fine di contrastare il gioco d’az­zardo patologico, la dipendenza e le forme di ludopatia, il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la proce­dura prevista dall’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a in­serire nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi di sostegno psicologico alle persone con disturbi correlati al gioco d’azzardo pa­tologico e alla ludopatia, allo scopo di assi­ curare il raggiungimento dei seguenti obiet­tivi: a) rafforzare i servizi di neuropsichia­tria per il contrasto alla ludopatia per tutte le fasce d’età, potenziando l’assistenza ospe­daliera e territoriale, con particolare riferi­mento all’ambito semiresidenziale; b) potenziare l’assistenza sociosanitaria alle persone che presentino particolari forme di dipendenza o disturbi correlati al gioco d’azzardo; c) potenziare l’assistenza per il benes­sere psicologico individuale e collettivo, an­ che mediante l’accesso ai servizi di psicolo­gia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situa­ zioni di disagio psicologico, depressione e ansia correlate al gioco d’azzardo. Trento e di Bolzano, entro tre mesi succes­sivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, adottano un programma di inter­ venti per l’assistenza sociosanitaria alle per­sone con disturbi correlati al gioco d’az­zardo patologico e alla ludopatia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. Per le finalità di cui al comma 1, è au­torizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, fi­nalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le mo­dalità previste dall’articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal­ l’anno 2024 e per le finalità di cui al comma 2, un contributo volto a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia frui­bili presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nel­ l’ambito dell’albo degli psicologi. Il contri­ buto è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona. Le modalità di presenta­ zione della domanda per accedere al contri­ buto, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono sta­biliti, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di en­trata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro­ vince autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono altresì ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le risorse stanziate per le finalità di cui al presente comma.

Art. 2. (Clausola di copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corri­spondente riduzione del Fondo di cui all’ar­ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicem­bre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province auto­ nome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della re­gione o della provincia autonoma al finan­ziamento sanitario corrente.

cdn/AGIMEG