Senato: disegno di legge Lega a tutela degli animali. Agenti sotto copertura anche per le scommesse illegali e le corse clandestine di cavalli

Arriva al Senato il disegno di legge d’iniziativa dei senatori Romeo, Pucciarelli e Paganella (Lega) riguardante “Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia”.

“Con il presente di segno di legge si vuole dare seguito alle recenti modifiche costituzionali e aggiornare la legislazione sul tema di tutela degli animali”, si legge nel testo.

Nello specifico, con “l’articolo 9 vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zooerastia e della zoopornografia, mentre con l’articolo 10 lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. L’articolo 11 prevede l’introduzione dei delitti contro gli animali nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23,1 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Con l’articolo 12 è specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali. Preme sottolineare che un punto critico nella reale applicazione della normativa è stato finora il problema relativo alla presunta « incompetenza » di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. Tale stato delle cose determina la mancata o rallentata l’applicazione delle norme vigenti. È inoltre modificata la normativa relativa all’utilizzo degli agenti sotto copertura, inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali, le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli”, aggiunge.

QUI il testo integrale.

Ricordiamo che sulla stessa materia interviene anche il disegno di legge AS 1308, di iniziativa dei deputati Brambilla (NM) e altri, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di 15 articoli.

“L’articolo 2 interviene sull’art. 544-quater c.p. che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La disposizione in commento inasprisce la pena pecuniaria che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro. Attualmente, l’art. 544-quater punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. L’aggravante si realizza nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

L’articolo 3 interviene sull’articolo 544-quinquies c.p. che disciplina il divieto di combattimenti tra animali. In particolare la disposizione: inasprisce le pene per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, sostituendo l’attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni; estende la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti. Si ricorda che l’art. 544-quinquies punisce attualmente chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Il secondo comma dell’articolo prevede tre aggravanti ad effetto speciale, in quanto comportano un aumento superiore ad un terzo della pena edittale. Il concorso nell’attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra; detta previsione è spiegabile alla luce della crescente prassi invalsa, in seno alla criminalità organizzata, di avvalersi, ai fini dell’esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all’ipotesi di partecipazione di persone armate, l’inasprimento della pena consegue, evidentemente, al maggiore allarme sociale che desta la disponibilità di armi da parte dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti: è vietato l’utilizzo a fini pubblicitari ed è interdetta la mera attività di riproduzione. Quest’ultima disposizione è diretta ad evitare che le relative immagini vengano diffuse e poste in commercio. Il terzo comma prevede un’ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali e destinandoli ai combattimenti. La pena individuata è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma. che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate ai sensi del co. 1 prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. L’attività qualificata come aggravante del reato di cui all’art. 544-quater, diviene, in tale caso, fattispecie delittuosa autonoma”. cdn/AGIMEG