Al Senato, è previsto in Commissione Bilancio l’avvio dell’esame del ddl di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il testo prevede che i datori di lavoro di diversi settori, tra cui sale giochi e bingo, che dal “1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022” sospendono o riducono l’attività lavorativa “sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale“.
“Il comma 1 dell’articolo 7 esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell’INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l’applicazione della relativa contribuzione addizionale (che sarebbe prevista a carico del datore). I settori interessati sono individuati nell’allegato I, che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della classificazione ATECO delle attività economiche (redatta dall’ISTAT); le categorie o sottocategorie interessate dall’esenzione transitoria in oggetto fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie. Il comma 2 provvede alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta norma di esenzione; gli oneri sono quantificati in 84,3 milioni di euro per il 2022 e in 13 milioni per il 2024; con riferimento all’onere relativo al 2022, si provvede ad una copertura per un importo maggiore, pari a 120,4 milioni, al fine di tener conto in via integrale degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della copertura finanziaria, si riduce, nella suddetta misura di 120,4 milioni per il 2022, il fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19); per la copertura dell’onere relativo al 2024, si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32”, si legge nel Dossier del Servizio Studi.
“Si ricorda che il contributo addizionale – rispetto al quale viene posta la norma di esenzione temporanea in esame – è previsto a carico dei datori di lavoro ammessi (in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa) ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale6 o all’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS (Fondo di integrazione salariale) dell’INPS7 . In particolare, per la fruizione dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari8 al: – 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; – 12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; – 15 per cento oltre quest’ultimo limite, nell’ambito di un quinquennio mobile. Per la fruizione dell’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell’INPS, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate). Come accennato, gli oneri derivanti dalla suddetta norma di esenzione sono quantificati dal comma 2 in 84,3 milioni di euro per il 2022 e in 13 milioni per il 2024. Con riferimento all’onere relativo al 2022, il comma 2 provvede ad una copertura per un importo maggiore, pari a 120,4 milioni di euro, al fine di tener conto in via integrale degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; l’adozione di una copertura in termini più elevati deriva dalla circostanza che la dotazione del fondo oggetto di riduzione – fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 – presenta una proiezione inferiore in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni rispetto all’ammontare in termini di competenza contabile e dalla conseguente esigenza di mantenere invariato il rapporto percentuale tra questi due importi9 . Si ricorda che il suddetto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è destinato alla copertura finanziaria di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi epidemiologica da COVID-19. Riguardo all’onere relativo al 2024, si rileva che esso è costituito da minori entrate fiscali, le quali sono conseguenti alla riduzione, relativa al 2022, delle entrate contributive dell’INPS, riduzione che, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, determina – oltre ad un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 – un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al “metodo storico”)10 ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo). Per la copertura dell’onere in oggetto relativo al 2024, il presente comma 2 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32”, aggiunge. cdn/AGIMEG