La Commissione Bilancio al Senato ha incardinato, con la relazione dei sen. Conzatti e Presutto, il ddl di conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese per l’emergenza epidemiologica COVID-19 (Atto Senato n. 1746). Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato differito a venerdì 20 marzo alle 12. “L’articolo 9 dispone la sospensione per trenta giorni di alcuni procedimenti amministrativi il cui espletamento spetta a personale di pubblica sicurezza”, ha ricordato in V Commissione la relatrice Conzatti (IV-PSI). La norma prevede infatti: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni: a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi; b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, e dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Il testo ha ricevuto parere non ostativo con osservazioni dalla I Commissione, parere favorevole della II, dell’XI, della XII e dell’VIII Commissione. Parere non ostativo dalla VI e dalla XIV Commissione. Rinviato invece l’esame nelle Commissioni V. Parere favorevole con osservazioni da parte della VII e della IX Commissione. cdn/AGIMEG