Senato: “Tra i compiti della Commissione Antimafia anche controlli su riciclaggio e intermediazioni nei giochi e scommesse”

“Si avvia l’esame, presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, di disegni di legge che prevedono l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie. Si tratterebbe della dodicesima Commissione parlamentare istituita. In ordine di tempo, la più recente legge istitutiva è stata la n. 99 del 2018”.

Si legge nel Dossier del Servizio Studi “Verso la dodicesima Commissione Antimafia” pubblicato al Senato.

I compiti della Commissione sono “di verifica, indagine e formulazione di proposte migliorative, su un articolato insieme di temi. Al loro riguardo la Commissione riferisce al Parlamento al termine dei lavori – o comunque quando lo ritenga opportuno (a scadenza almeno annuale). L’approfondimento di temi e profili concerne” anche la “verifica della congruità della normativa contro l’accumulazione di patrimoni illeciti ed il riciclaggio, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti di impresa, all’intestazione fittizia di beni e società, al sistema del gioco e delle scommesse”, sottolinea il testo.

“Per quanto riguarda il diritto penale (nel codice penale figurano gli articoli 648, Ricettazione, 648-bis, Riciclaggio, 648-ter, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e 648-ter 1, Autoriciclaggio), la fattispecie del reato di riciclaggio è stata progressivamente affinata nel tempo. Tra i profili problematici dibattuti, era che secondo la legislazione l’autore del reato presupposto non potesse essere punito anche per il reato di riciclaggio. Rimaneva così sguarnito il cd. autoriciclaggio, vale a dire il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato che genera l’acquisizione illecita delle disponibilità finanziarie. La scelta normativa (insita nel dettato dell’articolo 648-bis) era stata di ritenere che il disvalore giuridico inerente alla condotta di riciclaggio rimanesse assorbito da quello proprio del reato presupposto – donde una incompiutezza dell’ordito penalistico anti-riciclaggio, cui ha inteso dare soluzione la legge n. 186 del 2014, la quale ha introdotto il citato articolo 648-ter 1, prevedendo che l’autore del reato presupposto possa rispondere anche del reato di riciclaggio, così sanzionando la condotta ulteriore di impiego, sostituzione e trasformazione di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Su una tematica anch’essa vasta e complessa quale l’anti-riciclaggio (su cui incide altresì normativa comunitaria: cfr. la direttiva dell’Unione europea n. 843 del 30 maggio 2018, cd. quinta direttiva antiriclaggio, recepita con decreto legislativo n. 125 del 2019), può ricordarsi l’interesse destato dal fenomeno del riciclaggio connesso all’uso del c.d. money transfer, consistente nel trasferimento di danaro attuato tramite operazioni di compensazione effettuate all’interno di una vasta rete di operatori finanziari tra loro collegati. Nella scorsa XVIII legislatura, la legge istitutiva della Commissione antimafia ha aggiunto ai suoi compiti la valutazione della congruità della normativa vigente altresì con riguardo – oltre che all’intestazione fittizia di beni e società collegate – al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse. Può ricordarsi in proposito la sentenza n. 13795/2019 della II Sez. della Corte di Cassazione, secondo la quale è possibile ricondurre il gioco d’azzardo tra le “attività speculative” idonee a commettere il delitto di cui agli artt. 648- bis e 648-ter 1 del codice penale”, aggiunge. cdn/AGIMEG