Senato, Commissioni al lavoro sul Decreto Sostegni

“Il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell’emergenza, che includono, oltre alla concessione di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, specifici interventi di sostegno per i soggetti esercenti attivita` di impresa nei comuni appartenenti a comprensori. sciistici, la proroga della sospensione delle attivita` di riscossione e l’annullamento dei carichi fiscali, agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi nonche´ ulteriori interventi di agevolazione fiscale e per la riduzione degli oneri delle bollette elettriche”. E’ quanto ha sottolineato in VIII Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni al Senato la relatrice Vono (IV-PSI) riguardo il Decreto Sostegni. “Il Titolo II reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla poverta`, con disposizioni sulla cassa integrazione, sul reddito di cittadinanza e di emergenza e per il sostegno dei lavoratori di taluni settori. Il Titolo III disciplina gli interventi per la salute e la sicurezza. Il Titolo IV reca una serie di misure per il sostegno degli enti territoriali. Il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a diversi ambiti di intervento”, ha aggiunto. “L’articolo 26 prevede l’istituzione di un Fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attivita` commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. L’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facolta` di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalita` definiti dal citato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»”, ha aggiunto in X Commissione Industria, commercio, turismo il relatore Collina (PD). “L’articolo 1, commi 13-17, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali e` necessaria l’autorizzazione della Commissione europea; l’importo complessivo dell’aiuto non supera 1,8 milioni di euro per impresa. L’aiuto – che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – non puo` essere concesso a imprese che si trovavano gia` in difficolta` il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. L’aiuto copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L’intensita` di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l’intensita` di aiuto non supera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. L’importo complessivo dell’aiuto non supera 10 milioni di euro per impresa”, ha continuato. cdn/AGIMEG