Scommesse, Tar Parma respinge il ricorso di un Ctd per ottenere la licenza di PS. “Può chiederla solo chi ha già la concessione”

Il Tar Parma respinge il ricorso intentato da un Ctd collegato a un bookmaker estero che aveva richiesto al licenza di pubblica sicurezza, la Questura di Reggio Emilia aveva tuttavia respinto la richiesta spiegando che il centro o la compagnia madre dovevano essere in possesso della concessione rilasciata dall’ADM. IL centro ha provato a far leva sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione, ma il Tar osserva che la Questura “analizza compiutamente gli apporti procedimentali del ricorrente (…) illustrando le posizioni ormai consolidate della giurisprudenza europea e nazionale che contraddicono le tesi” sostenute da Ctd. In particolare “la Questura di Reggio Emilia ha evidenziato, nello specifico, l’assenza, in capo tanto al richiedente e alla società ricorrente quanto alla società austriaca, dell’atto concessorio (…) affermandone l’imprescindibilità per l’esercizio dell’attività in questione”. Il centro ha anche provato a mettere in discussione la legittimità del sistema del doppio binario, ma anche in questo caso il giudice ha respinto le censure. “Tale sistema risulta però del tutto legittimo” spiega il Tar che poi richiama la sentenza Biasci della CGE del 2013 (“gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”) e quelle con cui il Consiglio di Stato ha “confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio-autorizzatorio del doppio binario”. lp/AGIMEG