Scommesse, CTD Stanleybet. Avv. Agnello e Auriemma: “Accolto dal Tribunale nostro ricorso sulle postazioni pc con libero accesso ad internet. Escluso l’illecito amministrativo”

Il Tribunale di Avellino ha accolto l’opposizione presentata dal titolare del centro avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

A seguito di un controllo presso il centro Stanleybet, l’amministrazione aveva redatto un verbale di contestazione in materia di apparecchiature di gioco ritenendo nella specie violato l’art. 7 del d.l. 189/2012 laddove dispone che “È vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line”.

Il Tribunale ha evidenziato che “la sola presenza nel locale dei due PC, infatti, non è sufficiente a ritenere integrato l’illecito contenuto nella norma ritenuta violata dalla Amministrazione procedente”.

Il Giudice ha rilevato che “Una ormai pacifica lettura in senso restrittivo dell’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2021 non considera la mera presenza di postazioni PC con libero accesso ad internet elemento costitutivo dell’illecito a meno che non venga provata la loro esclusiva messa a disposizione al fine specifico del gioco online”.

Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva degli avv.ti Agnello e Auriemma concludendo che la norma considera vietato solo l’uso di dispositivi bloccati sul sito o sui siti di gioco. es/AGIMEG