Scommesse, Comm. Tributaria Milano: “E’ il ctd che opera per bookmaker estero a dover pagare l’imposta unica e non la compagnia”

Deve versare l’imposta unica sulle scommesse anche il titolare del centro trasmissione dati che opera per conto di un bookmaker estero. Lo ha ribadito la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostanzialmente respingendo la tesi – sostenuta dal Ctd – che a versare l’imposta dovrebbe essere solamente la compagnia madre, visto che l’esercizio si limitava a trasmettere i dati delle giocate, e non aveva alcun potere decisione sulla gestione. La CTP ha invece sostenuto che il titolare del centro sia in prima persona soggetto passivo di imposta, e che in questi casi si applichi l’art. 3 del decreto legislativo 504 del 1998 così come interpretato “in via autentica dall’art.1, comma 66, della legge 220/2010. Quest’ultimo dispone espressamente che ‘soggetto passivo di imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell’economia e delle finanze (…) gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere'”. La CTP – come riporta Italia Oggi – ha quindi ricordato che anche la Corte Costituzionale nel 2018 ha riconosciuto che i centri trasmissione dati siano tenuti a versare l’imposta unica. “La ricevitoria e i bookmakers gestiscono entrambi, anche se su piani diversi e diverse modalità operative, lo svolgimento dell’attività di organizzazione e di esercizio delle attività delle scommesse sottoposte a imposizione, ognuno attraverso la propria organizzazione imprenditoriale” ha riassunto il giudice tributario. “In ultimo la scelta operata dal legislatore risponde a un’effettività del principio di lealtà fiscale e capacità contributiva nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo”. es/AGIMEG