Cassazione, scommesse: commette reato anche il Ctd che si limita a mettere a disposizione i computer

Commette il reato di raccolta illecita di giochi “il soggetto che, pur non gestendo direttamente l’attività di scommesse, svolga una attività collaborativa, ovvero favorisca in qualunque modo, anche attraverso la fornitura di linee telematiche ovvero attraverso altre modalità, sia la attività di accettazione che la attività di raccolta delle scommesse” Lo afferma la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo il ricorso intentato dal titolare di un Ctd già condannato in dalla Corte d’Appello di Catanzaro. La Cassazione – richiamando una serie di precedenti – spiega che “Il tenore della norma e la sua ampiezza di contenuti fa sì che l’espressione “favorire” contenuta nella seconda parte dell’articolo in esame debba interpretarsi in senso estensivo globale, come attività anche di messa a disposizione a terzi scommettitori di strutture o apparecchiature o strumenti di supporto tecnico, venendo in tal modo disattesa ogni diversa interpretazione volta ad escludere il reato laddove il gestore, disinteressandosi del gioco praticato dal singolo scommettitore si sia limitato a fornire attrezzature tecnico- informatiche”. rg/AGIMEG