Scommesse, Tribunale Taranto: “Infondata la richiesta di risarcimento della Stanley nei confronti dei Finanzieri che sequestrano un CTD”

“Non può rientrare in ipotesi di colpa grave o addirittura di dolo” l’operato dei Miliatari della Guardia di Finanza che sequestrano un centro trasmissioni dati, questi infatti hanno agito “quali miliatari comandati in tal senso, in adempimento delle superiori direttive e nella fondata convinzione di agire secondo legge e non certo contra ius”. E’ quanto scrive il Tribunale di Taranto in una recente sentenza con cui respinge la richiesta di risarcimento del danno avanzata da Stanley contro i finanzieri che nel 2014 avevano sequestrato un Ctd di Grottaglie, Taranto. Il bookmaker anglo-maltese – come fa da anni – cita in giudizio agenti e funzionari che mettono i sigilli ai suoi centri, quando agiscono di propria iniziativa e non dando esecuzione a un ordine  della magistratura. Secondo Stanley, infatti, in simili casi gli agenti sarebbero dotati di un potere discrezionale e – vista l’incertezza normativa sulla questione – avrebbero il dovere di disapplicare la normativa italiana in favore di quella comunitaria. Nel caso in questione, il Tribunale di Taranti tuttavia sottolinea che le Fiamme Gialle “agivano in base alle direttive (rectius “ordini”) loro imposte dai superiori Comandi, quali nella specie il Comandante della Sezione Operativa Volante” che a sua volta si uniformava alle direttive del Comando Genrale della GdF. Inoltre, secondo il giudice, rafforza la posizione dei militari il fatto che il PM abbia immediatamente convalidato il sequestro, riconoscendo che “l’attività di polizia giudiziaria che ha portato al sequestro è stata legittimamente compiuta”. Irrilevante invece la circostanza che altro PM successivamente abbia disposto il dissequestro del centro: “non può certo qualificare nel senso della colpa grave il precedente operato dei graduati della GdF, così come sarebbe assurdo ritenere viziato da colpa grave qualsiasi provvedimento della Pubblica Amministrazione successivamente annullato o revocato”. Il giudice pugliese prende in esame anche la sentenza con cui il Tribunale di Ostia aveva accolto una simile richiesta di risarcimento avanzata da Stanley: da un lato ritiene non si possa riconoscere “eccssiva importanza all’isolato precedente”, dall’altro sottoline ache in quel caso vennero condannato due agenti di Polizia che “non sono militari – come i finanzieri – ma impiegati civili dello Stato”. gr/AGIMEG