Dopo la Corte di Giustizia e la Cassazione si è formato un solido precedente in favore di Bet1128, e il Tribunale di Cagliari – sulla sola scia di queste pronunce – ha assolto il titolare di un Ctd dall’accusa di raccolta illegittima di scommesse perché il fatto non sussiste. Al centro della pronuncia ancora la clausola sulla cessione gratuita della rete, inserita nel bando Monti: il giudice sardo prima ricorda la sentenza Laezza della Corte di Giustizia (che poi la stessa CGE ha esteso a Bet1128 con l’ordinanza Gaiti): “La Corte con tale pronuncia, sostanzialmente, riconosce che il Bando Monti ponga un limite (…) alla libertà di impresa, in quanto la cessione dei beni che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco senza un ritorno economico (…) può rendere meno appetibile l’esercizio di tale attività da parte degli stessi operatori. Infatti, il rischio di dover cedere senza contropartita economica l’uso dei beni in suo possesso, può impedire all’impresa di trarre profitto dal suo investimento”. E quindi richiama la sentenza con cui la Cassazione – a inizio luglio – concorda sul “carattere indirettamente discriminatorio del bando Monti”. Il Tribunale di Cagliari decide così di disapplicare la norma penale, e di assolvere il titolare del centro, disponendo infine la restituzione dei beni in precedenza sequestrati. E la conferma della bontà dell’impianto difensivo di Bet1128 è arrivata anche dal Tribunale di Torino, con un dissequestro lampo di un ctd sempre in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia e della Cassazione. “Siamo davvero molto soddisfatti che anche un Tribunale di una città importante come Torino abbia accolto integralmente le nostre motivazioni – ha dichiarato ad Agimeg l’avvocato Vincenzo Scarano, legale di Bet1128 -. Nelle prossime settimane ci aspettiamo altre sentenze positive per casi simili”. gr/AGIMEG