Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha respinto il ricorso del titolare di un ctd collegato alla Stanley, contro il provvedimento del questore della provincia di L’Aquila con il quale è stata respinta l’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per esercitare l’attività di intermediazione del servizio internet, di telecomunicazione e di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate.
Nelle motivazioni si legge che “L’autorità di polizia, a fronte di una domanda con cui veniva chiesta l’autorizzazione unicamente a favore di un soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti non poteva che avere riferimento all’assenza della concessione, che non solo era compatibile con l’ordinamento comunitario, ma costituiva anche l’unico strumento attraverso il quale diventava possibile l’esatta identificazione dell’effettivo gestore. Ciò perché la qualità di concessionario costituisce tuttora presupposto imprescindibile laddove la legge stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta. lp/AGIMEG