“Il provvedimento impugnato si palesa illegittimo non risultando che, nella misurazione della distanza di 500 metri fissata dalla legge, si sia tenuto conto della necessità che il percorso sia determinato nel senso che il cammino pedonale avvenga in condizioni di sicurezza alla luce delle citate disposizioni del codice della strada”. Con questa motivazione il Tar Toscana ha accolto il ricorso del titolare di una sala scommesse di Pietrasanta (LU) contro il distanziometro comunale, a seguito di una segnalazione di inizio attività per un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, da artigianale a commerciale. Con nota del 18.07.2017, l’Ufficio Edilizia del Comune notificava alla deducente un provvedimento di sospensione dei lavori richiedendo chiarimenti in ordine, tra gli altri, alla compatibilità della destinazione a centro scommesse con il disposto del Comune di Pietrasanta che dispone che sono incompatibili attività di sale giochi e similari poste nel raggio di ml 500 dalla localizzazioni di luoghi di aggregazione sociale tipo verde attrezzato e per il tempo libero, aree per impianti sportivi. “La deducente chiariva che il centro scommesse si trovava ad una distanza superiore a 500 metri dai luoghi sensibili, in base al percorso pedonale più breve, ma il Comune, pur aderendo alla tesi che gli spazi a verde non possono essere qualificati come luoghi sensibili, condizionava la prosecuzione dei lavori alla circostanza che per l’immobile venisse mantenuta una destinazione commerciale generica”. Il Tar Toscana ha evidenziato come “questo Tribunale ha avuto modo di precisare che tale distanza però per avere un senso ed essere efficace, deve essere reale e non puramente virtuale attribuendo all’espressione raggio di 500 metri un significato riferito alla distanza reale tra due luoghi, calcolata in base al percorso più breve” . Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei sensi in motivazione precisati, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato. lp/AGIMEG