Scommesse, Tar Sicilia rigetta ricorso contro rideterminazione minimi garantiti: “Rispettati principi della riduzione equitativa del corrispettivo”

“Il contenuto del decreto impugnato risulta conforme alla previsione legislativa”. Con questa motivazione il Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), ha rigettato il ricorso di un’agenzia ippica di Messina per l’annullamento del decreto interdirigenziale del 6 giugno 2002, recante “norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse”. la ricorrente ha dedotto che “nel 1999, all’esito delle gare appositamente bandite, era risultata aggiudicataria delle concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche a Messina, nonché delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive a Messina e a Palmi. Ha illustrato che, a seguito della crisi del settore delle scommesse ippiche e sportive, a causa della quale molti concessionari non erano riusciti a corrispondere le somme dovute in forza delle convenzioni stipulate, è stato emanato il d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con l. 27 febbraio 2002, n. 16, il cui art. 8 prevedeva l’adozione di un decreto interdirigenziale con cui sarebbero stati stabiliti criteri oggettivi per la ridefinizione delle condizioni economiche, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Tale decreto interdirigenziale è stato adottato il 6 giugno 2002 ed ha previsto, a decorrere dall’anno 2003, un nuovo criterio di determinazione del minimo garantito sulla base dell’effettiva raccolta per l’anno precedente e la possibilità di una rateazione degli importi dovuti a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, nonché la possibilità di recesso da parte dei concessionari”.
Con il primo motivo di ricorso si assume che “il decreto interministeriale del 6 giugno 2002 non sia conforme all’art. 8 d.l. n. 452 del 2001. In primo luogo, esso non avrebbe portato alla ridefinizione complessiva, in via amministrativa, delle condizioni economiche previste dalle concessioni accessive alle concessioni, non avendo né ridefinito il sistema delle quote di prelievo, né la misura dell’aggio dovuto; esso, invece, si è limitato a rideterminare il minimo garantito dal concessionario all’amministrazione per gli anni successivi al 2001. Per tale ragione, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto non avrebbe perseguito il fine legislativo di salvaguardare le attività imprenditoriali dei concessionari, gravemente colpite dalla crisi”.
Per i giudici invece il decreto impugnato risulta conforme alla previsione legislativa: “esso, infatti, detta criteri per la ridefinizione delle condizioni economiche e, nel fare ciò, rispetta i principi, specificati dal testo legislativo, della riduzione equitativa del corrispettivo minimo garantito. La concreta determinazione della misura della riduzione era lasciata dalla legge al decreto, attribuendo quindi alle amministrazione un margine di discrezionalità di cui è stato fatto un buon governo. Infatti, la misura della riduzione è stata ancorata a un elemento oggettivo, e cioè la media del prelievo maturato in ambito provinciale, che non risente delle particolari vicende del singolo concessionario, ma garantisce l’aderenza dei risultati alla realtà locale. Del tutto corretto, poi, che anche l’aumento annuale del minimo garantito risulti ancorato alla medesima dimensione provinciale”. In conclusione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. lp/AGIMEG