Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia, Sezione Quarta, ha respinto il ricorso riguardante la revoca della licenza di Pubblica Sicurezza per la gestione di un punto di raccolta scommesse a Palermo.
Il ricorrente, che era stato oggetto di indagini penali per trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, aveva impugnato il provvedimento di revoca sostenendo la violazione di norme procedurali e la sproporzione della misura rispetto ai fatti contestati.
Il TAR ha rigettato tali motivazioni, sottolineando la legittimità e la discrezionalità del provvedimento adottato dalla Questura. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che conferma la funzione cautelare e preventiva delle autorizzazioni di polizia, soprattutto in settori sensibili come quello delle scommesse, spesso esposti a rischi di infiltrazioni mafiose.
La sentenza ha inoltre chiarito che, in casi legati alla prevenzione antimafia, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non costituisce un vizio procedurale sufficiente per annullare il provvedimento, considerando la necessità di interventi urgenti e preventivi.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. ac/AGIMEG