Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia ha emesso una sentenza che annulla il provvedimento emesso dalla Questura di Enna, con cui veniva vietato a un esercizio commerciale di svolgere la propria attività di trasmissione dati relativa a scommesse, per conto di Stanleybet, all’interno di un locale sito a Troina.
La Questura, nel caso in questione, aveva negato la richiesta, basandosi sulla mancanza di concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze in capo alla società estera.
Il Tar ha sottolineato che sul caso “è intervenuta in diverse occasioni la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha dichiarato l’incompatibilità tra il diritto europeo e, nello specifico, le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi riconosciuti dai Trattati, e la vigente disciplina italiana in materia di scommesse, stabilendo i seguenti principi di diritto “3) Gli artt. 43 CE e 49 CE [ora artt. 49 e 56 TFUE n.d.r.] devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che esclude e per di più continua ad escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati”.
“Di conseguenza, si è venuta a creare in Italia una sorta di “prassi” giurisprudenziale, per cui accanto agli operatori nazionali dotati di concessione e di autorizzazione (…) opererebbero, in base alla libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 Trattato sul funzionamento dell’Unione – TFUE anche soggetti i quali, autorizzati alla raccolta delle scommesse in base alle norme di altro Stato dell’Unione, eserciterebbero tale attività in Italia senza concessione od autorizzazione alcuna”.
La sentenza emessa dal Tar della Sicilia ha dunque annullato il decreto della Questura, ma ha respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, disponendo la compensazione delle spese legali tra le parti, in considerazione della particolarità del caso. ac/AGIMEG