Scommesse, Tar Sicilia accoglie ricorso di un CTD di Stanleybet: “Operatore discriminato da normativa italiana”

Un CTD di Ragusa presentato un ricorso al Tar della Sicilia per chiedere l’annullamento del decreto del Questore di Ragusa con il quale è stata respinta la richiesta del rilascio dell’autorizzazione ai fini della prestazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per conto della società Stanleybet.

Il Collegio ha ricordato che il “regime autorizzatorio in Italia si articola secondo un sistema dualistico che prevede la necessità del rilascio di apposita concessione in favore del bookmaker, ossia dell’operatore economico che si occupa della raccolta delle scommesse legali e, successivamente, di un’autorizzazione di pubblica sicurezza in favore degli esercizi commerciali, denominati centri di trasmissione dati (C.T.D.) che raccolgono le giocate sul territorio e le trasmettono per via telematica all’allibratore estero”.

Sul punto, con particolare riguardo alla questione Stanleybet, “deve rilevarsi che è intervenuta in diverse occasioni la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha dichiarato l’incompatibilità tra il diritto europeo e, nello specifico, le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi riconosciuti dai Trattati, e la vigente disciplina italiana in materia di scommesse”. In altri termini, “la Corte ha censurato la normativa italiana in materia di raccolta di scommesse, nella misura in cui comporta l’esclusione dalle procedure concessorie di talune società di capitali, aventi sede in Stati europei, come la Stanleybet, e, al contempo, prevede sanzioni penali nei confronti degli esercenti dei C.T.D. che, non avendo potuto ottenere l’autorizzazione di polizia per il suddetto illegittimo motivo, esercitino l’attività di raccolta di scommesse in via telematica con tali società”.

A seguito di tali pronunce, “la giurisprudenza nazionale risulta conforme nel ritenere che la Corte di Giustizia abbia “quindi creato in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria”, per cui la posizione di Stanleybet si pone quale “eccezione alla regola.

Nel caso di specie, “deve evidenziarsi che l’unico presupposto del provvedimento di diniego gravato è proprio la mancanza della concessione in capo alla Stanleybet. Alla luce della succitata prassi giurisprudenziale, nonché dei principi affermati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, secondo i quali il giudice deve interpretare una “norma di diritto interno in termini non contrastanti con il diritto dell’Unione Europea, secondo quanto risultante da una pronunzia della Corte di Giustizia”, il Collegio ritiene di dover disapplicare la normativa italiana che prevede la necessità della concessione in capo al bookmaker, ai fini del legittimo esercizio dell’attività di raccolta di scommesse. Ne deriva l’invalidità del provvedimento di diniego impugnato, in quanto adottato sulla base di una norma suscettibile di disapplicazione”.

Per questi motivi il Tar della Sicilia ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG