Scommesse, Tar Sicilia accoglie istanza cautelare contro revoca licenza: “Sussistenza di estrema gravità ed urgenza”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – ha accolto il ricorso di istanza cautelare interinale per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento con il quale la Questura di Enna ha decretato la revoca della licenza per raccolta di scommesse di cui è titolare il ricorrente. “Considerato che il ricorrente motiva l’istanza di cui sopra in relazione al fatto che l’impugnata revoca della licenza di esercizio pubblico per la raccolta di scommesse di cui è titolare – si legge nella sentenza – è tale da determinare, in un lasso temporale prevedibilmente assai breve, l’interruzione del collegamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli con conseguente immediata cessazione dell’attività di raccolta scommesse esercitata nel punto sito in Pietraperzia (EN), Viale della Libertà n.3; rilevato altresì che detta attività commerciale, per quanto dichiarato e documentato in gravame, oltre a dare lavoro ad una unità di personale dipendente, costituisce fonte di sostentamento del ricorrente e del proprio nucleo familiare; Ritenuto che, pertanto, sotto tale profilo sussiste quella “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione” dell’istanza cautelare fino alla predetta Camera di consiglio, cioè un pregiudizio di consistenza tale da giustificare l’adozione di misure cautelari interinali mediante decreto presidenziale anche in assenza di contraddittorio”. Il Tar “accoglie l’istanza cautelare interinale nei sensi di cui in motivazione e fissa, per la successiva trattazione collegiale, la Camera di consiglio del 23 giugno 2016”. lp/AGIMEG