Scommesse, Tar Sicilia accoglie domanda cautelare contro sospensione licenza Pubblica sicurezza

“Considerato che, con decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, è stata disposta la sospensione ‘ante causam’ del provvedimento impugnato, rinviando alla sede collegiale la valutazione del profilo relativo alla esistenza ed incidenza di un precedente provvedimento di sospensione della licenza ‘sempre per rappresentanza abusiva’, del quale si è, in tale sede, disposto il deposito”, il Tar Sicilia (Sezione Seconda) ha accolto la domanda cautelare di una sala scommesse per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, “del provvedimento emesso dal Questore con il quale è stata decretata la sospensione, per la durata di 10 giorni, della Licenza di Pubblica Sicurezza (…) per la gestione del punto aggiuntivo di raccolta scommesse“.

“Considerato che, dall’esame sommario della documentazione in atti, tipico della presente fase, risultano sussistenti i requisiti per il rilascio del richiesto provvedimento cautelare, tenuto conto, quanto al fumus boni iuris, della brevità dell’assenza di uno dei rappresentanti autorizzati e, quanto al periculum in mora, delle conseguenze gravemente pregiudizievoli che deriverebbero, per il ricorrente, dall’esecuzione dell’ordinanza impugnata”, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 dicembre 2022. cr/AGIMEG