Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso presentato da una società contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Cagliari, confermando la revoca della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS per l’attività di raccolta scommesse in un locale del capoluogo sardo.
La decisione riguarda alcune verifiche svolte con INPS e INAIL, dalle quali erano emerse gravi irregolarità contributive ritenute incompatibili con il requisito di affidabilità necessario per operare nel settore del gioco pubblico.
Le irregolarità contributive
La Questura aveva disposto la revoca della licenza dopo alcune verifiche svolte con INPS e INAIL, dalle quali erano emerse gravi irregolarità contributive. Secondo l’Amministrazione, questa situazione faceva venir meno il requisito di affidabilità necessario per mantenere la licenza di polizia e operare nel settore del gioco pubblico.
Il provvedimento contestato faceva riferimento a debiti contributivi per importi rilevanti. In particolare, erano state riscontrate irregolarità verso INPS e INAIL, legate al mancato versamento di contributi e accessori.
La società aveva contestato la revoca, sostenendo che la posizione non dovesse essere considerata definitivamente compromessa. A suo avviso, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di regolarizzazione e adottare una misura meno gravosa rispetto alla revoca definitiva della licenza.
La difesa aveva anche richiamato il fatto che, dopo l’avvio del giudizio, la posizione contributiva sarebbe stata regolarizzata tramite strumenti di rientro e con il successivo rilascio di un DURC regolare.
Il settore del gioco pubblico richiede affidabilità
Il TAR ha però respinto questa impostazione. Per i giudici, nel settore del gioco pubblico il requisito di affidabilità dell’operatore assume un rilievo centrale, perché l’attività di raccolta scommesse è soggetta a controlli specifici e richiede il rispetto delle regole anche sotto il profilo fiscale e contributivo.
Il Tribunale ha richiamato anche quanto già evidenziato in sede cautelare dal Consiglio di Stato: gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate in materia di imposte, tasse o contributi previdenziali non possono essere titolari o condurre locali nei quali sia offerto gioco pubblico.
Secondo il TAR, il fatto che il debito sia poi stato inserito in strumenti di rientro o definizione non cancella l’irregolarità originaria. La successiva regolarizzazione può dimostrare che la situazione è stata sistemata in un momento successivo, ma non rende illegittima la valutazione compiuta dalla Questura al momento della revoca.

Revoca confermata
Il TAR ha quindi ritenuto legittimo il provvedimento della Questura. Per i giudici, le violazioni erano definitivamente accertate e questo bastava a integrare il presupposto previsto dalla normativa per il settore del gioco pubblico.
Respinte anche le censure sul difetto di istruttoria e sulla sproporzione della misura. Il Tribunale ha osservato che la società aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e che non risultava chiaro quali misure alternative avrebbero dovuto essere adottate, alla luce del quadro normativo applicabile.
Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata a pagare 2mila euro di spese di giudizio. mg/AGIMEG

